Vademecum in caso di rinvenimento di armi in luogo pubblico

La Legge 18 Aprile 1975 n. 110

Iniziamo subito col dire che la prima fonte di Diritto in caso di rinvenimento di armi è la Legge 18 Aprile 1975 n. 110 che, all’art. 20 stabilisce espressamente “Chiunque rinvenga un’arma, o parte di essa è tenuto a farne immediatamente deposito presso l’Ufficio Locale di P.S. o, in mancanza, presso il più vicino comando dei Carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.”

Leggendo e dando una interpretazione letterale alla norma, salta immediatamente agli occhi un elemento. L’art. 20 della L. 110/75 autorizzerebbe qualsiasi soggetto (chiunque) a prelevare un’arma e a trasportarla, dal luogo in cui questa è stata rinvenuta, ai più vicini uffici di P.S. o altrimenti al più vicino comando dei Carabinieri.
In questo modo, però, c’è comunque il rischio di essere sottoposti a controlli da parte delle stesse Forze dell’Ordine alle quali dovrà essere consegnata l’arma e, in caso di mancanza di titolo abilitativo al trasporto di armi (licenza di porto d’armi) c’è il rischio di vedersi applicata una sanzione assai pesante dato che trasportare un’arma senza averne titolo costituisce reato.

Altro fattore da tenere in considerazione, è il luogo in cui l’arma è stata ritrovata. Nulla esclude a priori che ci si possa trovare sulla scena di un crimine e, anche il semplice prelevare l’arma per spostarla di pochi centimetri, potrebbe in qualche modo alterare la stessa scena e quindi alterare il lavoro successivo degli inquirenti. 

L’intervento del Ministero dell’interno con la Circolare 557/PAS.9624-10100(2)1 del 19 luglio 2004

Di fronte a questi dubbi interpretativi è intervenuto il Ministero dell’interno che, con la Circolare di cui al paragrafo. Il Ministero ha chiarito l’obbligo, da parte di chiunque rinvenga un’arma o parte di essa, di farne prima di tutto comunicazione agli Uffici di P.S. i quali, solo successivamente all’avvertimento, decideranno come procedere per poter mettere in sicurezza l’arma. La circolare è servita proprio per evitare sanzioni ai danni di un soggetto che, in buona fede, preleva l’arma rinvenuta e la deposita presso la P.S. Può infatti accadere che non si sia in grado, in sede di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, di provare che l’arma sia stata appena rinvenuta esponendosi a sanzioni assai pesanti.

I nostri consigli

Quando si rinviene un’arma, cari amici, bisogna applicare ogni diligenza che il caso richiede. In particolare non bisogna farsi prende dalla ”curiosità” che, inevitabilmente, ci spingerà a prelevare la stessa per poterla meglio osservare. Tenere sempre a mente che, in casi del genere, è fatto obbligo darne immediatamente avvertimento alle Forze dell’Ordine.

Normative di riferimento

Legge 18 Aprile 1975 n. 110 art. 20

Circolare 557/PAS.9624-10100(2)1 del 19 luglio 2004


Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

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