Uso occasionale di stupefacenti e conseguenze sul porto d’armi: nuova pronuncia del consiglio di Stato

Il caso

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: titolarità del porto d’armi da difesa e nomina a guardia particolare giurata

Materie di riferimento: artt. 11,39,43 Tulps, legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 75 D.P.R. 309 del 1990 (testo uni stupefacenti)

A chi si rivolge: titolari di porto di pistola da difesa personale

Tizio, titolare di porto di pistola da difesa personale ed esercente attività di guardia particolare giurata, veniva colto a consumare uno spinello. Tre anni dopo l’evento, che era poi sfociato in un semplice “monito” da parte della questura a non far più uso di stupefacenti, Tizio richiedeva alla Prefettura il rinnovo dei titoli abilitativi all’esercizio del proprio lavoro. La richiesta, sulla base degli eventi sopra menzionati, veniva rifiutata.

La vicenda approda al TAR Toscana che darà pienamente ragione a Tizio. Un solo spinello non giustifica il mancato rinnovo del porto d’armi da difesa.

La Prefettura  non ci sta e contesta davanti al Consiglio di Stato la sentenza, lamentando, in sostanza come l’intera vicenda sia stata giudicata in modo erroneo. Anche il Consiglio di Stato darà ragione a Tizio.

Analisi delle motivazioni favorevoli della sentenza

Come già anticipato, il Consiglio di Stato darà ragione a Tizio. Il parere favorevole è stato così strutturato.

Come sempre il Consiglio di Stato snocciola la solita analisi delle basilari normative dell’intero impianto normativo sul diritto delle armi. Si sottolinea poi come il potere dell’Amministrazione sia largamente discrezionale nella valutazione dell’affidabilità di un soggetto.

Il primo punto è quello della proporzionalità. La decisione del giudice deve essere proporzionata e quindi nel caso in esame si deve valutare, in modo proporzionato, l’interesse di Tizio ad avere il porto d’armi da difesa per lavorare come GPG e l’interesse della collettività a che un dipendente da sostanze stupefacenti abbia materiale disponibilità di armi.

Proprio su questo secondo punto la decisione si basa. Ammesso e pacifico come la legge non ammetta che chi risulti essere dipendente da alcool o droghe non debba avere armi, è anche vero che la normativa di riferimento parla chiaro: questa dipendenza deve essere conclamata e dimostrata. Quindi il semplice uso occasionale, come risultante dalla faccenda, non giustifica un giudizio di inaffidabilità.

In pratica, quindi, un eventuale e ipotetico giudizio di inaffidabilità di un soggetto dovrà desumersi non solo dall’uso occasionale di stupefacenti ma anche su altri elementi. L’uso occasionale di stupefacenti non è quindi sufficiente.

Video: uso occasionale di stupefacenti e conseguenze sul porto d’armi


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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