Tiro a Segno Nazionale: la nuova ordinanza della Corte di Cassazione che preoccupa.

La nuova ordinanza della Cassazione

Partiamo prima di tutto dai fatti. Si discuteva sulla eventuale competenza della Corte dei Conti in merito ad un procedimento di natura penale riguardante alcuni fondi a cui avevano avuto accesso alcune sezioni del Tiro a Segno Nazionale. Una parte dei fondi che vengono incamerati dalle sezioni non avrebbero natura pubblicistica, bensì di diritto privato.

A questo punto è utilissimo riportare una parte del testo dell’ordinanza in esame. “La giurisprudenza di questa Corte ha in passato affermato che le Sezioni comunali della Unione Italiana di tiro a segno, al pari di tale Unione, di cui costituiscono parte integrante, hanno la qualità di enti pubblici non economici, operando con strumenti autoritativi e per finalità di ordine generale, e sono rimaste in vita, con detta qualità, anche dopo il riordino degli enti pubblici previsto dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 (alla luce delle disposizioni dell’art. 31 della legge 18 aprile 1975 n. 110, sul controllo delle armi, nonché dell’art. 1 della legge 28 maggio 1981 n. 286, sull’iscrizione obbligatoria alle Sezioni medesime). Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di dette Sezioni e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4287 del 20/04/1991; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 6319 del 22/06/1990)”.

Inoltre “l’attività delle sezioni sia finalizzata direttamente anche all’espletamento di compiti istituzionali ed evidentemente di rilevanza pubblicistica, e ciò nell’ambito di direttive e controlli assicurati da un ente che ha conservato natura pubblicistica, fruendo di entrate di natura diversa, ma anche di provenienza pubblica, e destinati appunto anche al perseguimento delle ricordate finalità pubblicistiche. L’assenza di previsione di una contabilità distinta a seconda della provenienza delle entrate e l’idoneità delle condotte distrattive ad incidere sull’attuazione dei fini pubblici, consente quindi di ritenere la controversia assoggettata alla giurisdizione contabile”.

Quindi appare chiaro che la competenza, in materia di reati di carattere economico e contabile relativa all’attività di gestione dei fondi a cui hanno accesso i TSN, è della Corte dei Conti.