Trasferimento di armi: come farlo in sicurezza evitando sanzioni

Una differenza sostanziale…

Parte tutto da qui, dalla differenza sostanziale tra porto e trasporto di armi. Si, perché troppo spesso sia gli appassionati sia chi non è esperto in materia di armi confonde il porto col trasporto rischiando pesantissime sanzioni.

Portare l’arma significa averla immediatamente disponibile, pronta all’uso, in grado di essere presa immediatamente ed utilizzata per qualsiasi scopo. Per portare l’arma addosso, quindi per andare armati, è necessario avere un titolo di polizia abilitante, e cioè il porto d’armi da difesa personale. Tutti gli altri titoli di polizia non consentono di portare l’arma addosso carica e pronta all’uso, fatta eccezione per lo scopo per cui il titolo viene rilasciato. Il cacciatore può, durante l’azione di caccia, portare con se il fucile carico pronto a sparare ed il tiratore sportivo può avere addosso l’arma carica quando si sta esercitando. All’infuori di queste eccezioni l’arma non può essere portata. Esiste infatti il reato di porto abusivo di armi ai sensi dell’art. 699 del codice penale.

Trasportare l’arma significa invece prenderla da un luogo e spostarla in altro luogo. Il porto d’armi sportivo consente al tiratore di prendere la propria arma, trasportarla in modo tale che non sia immediatamente disponibile ed alla portata di imperiti o malintenzionati, e recarsi con questa nel luogo ove si eserciterà nella disciplina sportiva del tiro. Egli potrà prendere la propria arma per recarsi ad esempio in armeria per una riparazione o per mostrarla ad un potenziale acquirente. Fuori da queste eccezioni l’arma non può essere portata al proprio seguito, pena una denuncia per il reato sopra menzionato.

Quante armi posso trasportare?

Prima di tutto se si intende trasportare fino a sei armi, non sarà necessario dare avviso alla questura. Il porto d’armi, se in corso di validità, autorizza il titolare a trasportare fino a sei armi. Dal momento in cui si decidesse di trasportare un  numero di armi superiore a sei, sarà necessario dare avviso di trasporto alla questura. Si presenta, ai sensi dell’art. 34 tulps, al questore competente sul territorio da dove le armi partono e si indicano sul modulo le proprie generalità, i riferimenti del proprio porto d’armi, le armi da trasportare e le loro caratteristiche. Il questore restituirà al cittadino il permesso con l’apposizione del proprio visto. Con l’approvazione del d.lgs. 104 del 2018 che recepisce in Italia la nuova direttiva europea armi, per i titolari di licenze di fabbricazione di armi comuni è entrato in vigore il silenzio assenso. Una votla che il titolare di detta licenza presenta al questore avviso di trasporto, egli riceverà indietro una risposta solo in caso di mancata autorizzazione al trasporto. Questo non vale assolutamente per i privati, che dovranno attendere necessariamente il visto del questore. Sulla richiesta va apposta una marca da bollo di euro 16.

Devo ripetere la denuncia?

La risposta è semplice. Se il trasporto delle armi in un nuovo luogo di detenzione durerà per più di 72 ore sarà assolutamente necessario ripetere la denuncia.

Ho traslocato e non ho ripetuto la denuncia dopo le 72 ore. Cosa accade?

In questo caso, oltre alla denuncia, scatta anche la confisca delle armi che sarebbe dovute essere denunciate. In questo senso, infatti, si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza 30192 del 10 settembre 2020. La condotta che viene sanzionata non è la mancata comunicazione del trasferimento in sé, quanto la continuazione, sul piano temporale, del trasferimento e l’omissione della relativa nuova denuncia. Questo fatto rientra pienamente nell’art. 38 del Tulps rientrando, a sua volta, nell’ipotesi di cui all’art. 240 del codice penale secondo comma che prevede la confisca delle armi.

Normative di riferimento

Legge 18 aprile 1975 n. 110

Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773)

D.lgs. 104 del 2018

Codice penale

Video: Come trasferire le armi in sicurezza evitando sanzioni