Spazio-tempo nel porto di arma impropria: interessante sentenza della Corte Costituzionale

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: contesto e dimensione spaziale e temporale relativo al reato di porto di arma impropria

Norme di riferimento: art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975 n. 110

Tizio viene colto, alla guida di una automobile, a portare seco una roncola, di lunghezza 40 cm e con un manico lungo 10 cm.

A Tizio viene quindi contestato il reato di cui all’art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n. 110. Tizio non riesce a giustificarsi e a giustificare, in modo credibile, il fatto. Egli asserisce infatti come, in realtà, l’oggetto gli servisse, di fatto, per lavori in campagna. Apparendo questa giustificazione assai vaga, in mancanza inoltre di altri elementi in grado di avvalorare quanto asserito da Tizio, la contestazione parte quasi in automatico.

Il giudice dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975 in quanto non richiede, ai fini della integrazione dell’illecito, la sussistenza di circostanze di tempo e luogo, di fatto idonee a prefigurare un pericolo concreto di utilizzo dello stesso strumento in danno a terzi, come invece esplicitamente richiesto per gli oggetti di cui alla seconda parte del medesimo comma.

Secondo il giudice di primo grado, l’art. 4 della legge 110 del ’75 andrebbe a contrastare con quanto prescritto dagli artt. 3,25,27 della Costituzione sotto diversi profili. Primo la necessaria offensivista del fatto, assente o comunque assai deficitaria in quei casi in cui l’agente, nonostante non abbia saputo o non abbia voluto esternare i motivi del porto, abbia comunque posto in essere il comportamento illecito in contesti non traspaia il pericolo della, anche solo potenziale, offesa alla persona. Altro elemento è quello della funzione rieducativa della pena, di difficile attuazione ove il soggetto sia punito per un fatto non manifestamente lesivo.

La decisione della Corte Costituzionale

Secondo la Corte Costituzionale, la questione di costituzionalità della sopramenzionata prescrizione normativa sarebbe priva di legittimità.

Primariamente la Consulta evidenzia come la scelta del legislatore sia da considerarsi pienamente legittima, ove questi ha stabilito e ritenuto coerente quanto previsto dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 ove non prevede, come elementi strutturali del reato la necessaria presenza delle circostanze di tempo e di luogo atte a prefigurare, concretamente, un pericolo per la pubblica sicurezza.

La scelta è quindi quella di un maggiore e profondo rigore nei confronti di chi ha scelto di porre in essere un comportamento consistente nel porto, all’infuori della propria abitazione, di un oggetto assimilabile alla categoria delle armi improprie.

Vi è quindi sempre la necessità di tutelare il bene giuridico della pubblica sicurezza. In particolare, senza scendere in dettagli assai complessi, la Consulta ha ritenuto perfettamente compatibile la scelta del legislatore con la necessità di prefigurare un pericolo in astratto. In tal senso il legislatore ha ritenuto necessariamente pericoloso, in senso generale, il fatto che un soggetto abbia portato, fuori dalla propria abitazione, un oggetto assimilabile alla categoria delle armi improprie.

Relativamente invece alla prefigurazione di un pericolo in senso più concreto, il testo della sentenza ci dice come comunque rimanga comunque al prudente apprezzamento e giudizio dell’organo giudicante la valutazione della probabilità del verificarsi del fatto lesivo.

Video: Spazio-tempo nel porto di arma impropria


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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