Sentenze in materia di armi e abuso di alcool

La premessa

Come già abbiamo avuto modo di ribadire e ricordare in moltissimi altri articoli, il potere in capo all’amministrazione in materia  di valutazione degli elementi di affidabilità di un soggetto alla titolarità del porto d’armi, è un potere caratterizzato da ampia discrezionalità. Ciò significa, sostanzialmente, che il Questore (o Prefetto nel caso di porto d’armi da difesa personale) può addurre come elementi ostativi ad un porto d’armi anche elementi che caratterizzano strettamente la sfera personale del soggetto, come, ad esempio, episodi di uso o abuso di alcool o sostanze stupefacenti o eventuali dipendenze.

Tale potere, però, è comunque dalla legge e dalla giurisprudenza indirizzato e controllato. Sono i giudici, infatti, a pronunciarsi sulle modalità di applicazione delle normative in materia di porto d’armi, rilascio o rinnovo che sia. Nell’articolo di oggi andremo a vedere, appunto, come la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in merito a fattispecie 

La necessità di ulteriori elementi oltre al consumo occasionale di alcool

Come da paragrafo, la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato come il singolo elemento che potrebbe rappresentare motivo ostativo al rilascio di porto d’armi o al rinnovo dello stesso, della comunque essere accompagnato da ulteriori elementi. In questo senso riportiamo di seguito alcune interessantissime massime

  1. T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 14/02/2020, n. 1998, “L'abuso di alcool non può costituire di per sé solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità e non affidabilità nell'uso delle armi dovendo il detto giudizio essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.”
  2. T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 10/09/2019, n. 809, “L'abuso occasionale di alcool può portare ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi, ex art. 43 del R.D. n. 773/1931 e, dunque, all'adozione di un provvedimento di diniego di licenza o di revoca della licenza di porto d'armi solo se accompagnato ad altri elementi o, comunque, ad un giudizio di inidoneità espresso dalle competenti autorità sanitarie.”
  3. T.A.R. Lazio Sez. I ter, 29 maggio 2014, n. 5783, “L'abuso occasionale di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi di cui all'art. 43, R.D. n. 773 del 1931, o comunque ad un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie; tale giudizio non può essere basato su un singolo episodio, deve essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.” 

La collocazione temporale

Certamente rilevante è l’elemento temporale, inteso nel senso della collocazione temporale dell’evento che, astrattamente, potrebbe essere addotto come elemento ostativo al rilascio del porto d’armi. In questi termini:

  1. T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 29 agosto 2011, n. 1329, “Ora, se è vero che, in chiave preventiva, anche un episodio isolato di procurata alterazione psicofisica, dovuto ad abuso di alcol o a consumo di sostanze stupefacenti, può rivelarsi astrattamente idoneo a sostenere la prognosi di inaffidabilità circa l’uso delle armi, è altrettanto innegabile che i provvedimenti dell’amministrazione non possono prescindere dalla collocazione cronologica di quell’unico episodio, la cui gravità indiziaria inevitabilmente scolora con il trascorrere del tempo laddove all’interessato non siano rimproverabili altre condotte significative.” 

Le nostre conclusioni

Cari amici di all4shooters.com arriviamo ora alle conclusioni, certamente dovute. Come abbiamo visto, stando alla giurisprudenza recente, pacifica ed affermata, il singolo evento non può rappresentare elemento ostativo al rilascio o rinnovo del porto d’armi.

Ciò non sta comunque a significare ne che il titolare del porto d’armi sia chiamato a vivere una vita austera e priva di qual si voglia piacere, come quello del buon bere ma neanche che gli elementi sopra analizzati debbano rappresentare il lascia passare ad un uso ed abuso dei piaceri di Bacco ritenendo che, tanto, secondo i giudici se mi fermano anche solo una volta in giro ubriaco il porto d’armi non me lo levano.

Non ci sentiamo nemmeno, non avendone certamente titolo, di indicare in che modo ognuno di voi debba vivere la propria vita. La riflessione che vogliamo però fare è la seguente: il porto d’armi è un titolo di cui andare fieri, perché per ottenerlo bisogna essere dei cittadini modello, privi di qualsiasi elemento che faccia dubitare circa l’affidabilità e la specchiatissima condotta di vita. È un titolo di cui andare fieri con gli altri ma, prima di tutto, con noi stessi. E come tale va tutelato e garantito. 


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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