Ritiro del porto d'armi e ritiro della querela: la nuova sentenza del Tar Lazio

I fatti e l’impugnativa davanti al Tar Lazio

A Tizio veniva notificato da parte della Prefettura di Roma un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni a seguito di una denuncia nei suoi confronti da parte dell’ex fidanzata. A detta di quest’ultima Tizio avrebbe commesso, nei suoi confronti, il reato di atti persecutori (art. 612bis codice penale).

Tizio quindi impugna davanti al Tar tale provvedimento sostenendo, in sostanza, che una semplice querela non sia del tutto sufficiente a giustificare un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni. Difendendosi, Tizio, faceva notare anche come nei propri confronti, oltre alla querela presentata dalla sua ex fidanzata, non vi fossero ulteriori elementi in grado di far dubitare circa la propria piena affidabilità nel possesso e maneggio delle armi.

La decisione del TAR

Vediamo come hanno ragionato i giudici amministrativi. Nel caso oggetto della sentenza, il TAR giustifica il rigetto del proprio ricorso appoggiandosi a tutta una serie di sentenze che, in materia, costituiscono quello che si definisce l’orientamento giurisprudenziale pacifico.

  1. Prima di tutto il Tar si preoccupa di sottolineare quali siano i confini della discrezionalità con cui l’amministrazione valuta i soggetti che possiedono armi o che facciano richiesta di autorizzazioni in materia di armi. Nel testo della sentenza sono riportati i riferimenti ad altre sentenze. Secondo il Tar Campania, sez II, 1 giugno 2017 n. 994 ma anche Tar Umbria n. 97 del 23 gennaio 2017 e secondo il Tar Basilicata n. 261 del 26 maggio 2015, il potere di valutazione discrezionale si attua in base ai canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo delle motivazioni sia sotto quello della logicità di queste. In particolare l’incapacità del soggetto a maneggiare e possedere armi in sicurezza deve essere valutata non sulla base del solo singolo episodio ma anche sulla base di una valutazione della personalità di questo.
  2. Basandosi invece su una sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez IV, 26 gennaio 2004 n. 238) per ritirare un porto d’armi non serve che un evento si sia concretamente verificato, ma basta che il giudizio dell’amministrazione verifichi come il soggetto non sia in grado di controllare le proprie emozioni e i propri impulsi.
  3. In particolare, nel caso di specie, Tizio poneva in essere un comportamento persecutorio nei confronti della sua ex fidanzata per un periodo di mesi sei, certamente un periodo assai rilevante.

Cosa accade se viene ritirata la querela?

Sebbene in alcuni casi la giurisprudenza abbia chiarito come, in caso di ritiro della querela da parte della persona offesa, non ci siano effettivamente elementi tali da poter giustificare un provvedimento di ritiro del porto d’armi, nel caso analizzato dal Tar Lazio il ritiro della querela, da parte della ex fidanzata di Tizio, non è assolutamente sufficiente per far si che l’amministrazione conceda a Tizio di mantenere il porto d’armi.

Andando a sintetizzare, per non rendere la comprensione troppo complessa, possiamo dire che se la persona prima offesa valuti poi di non voler più procedere nei confronti dell’altro poiché magari i rapporti si sono riappacificati o perché magari l’altro abbia poi compreso in effetti di doversi comportare diversamente, bene tale valutazione non rileva per l’amministrazione. Questore e Prefetto, in effetti, valutano l’evento non sulla base dei rapporti che intercorrono tra i due soggetti ma sulla base di un giudizio prognostico per capire se la persona è in grado di gestirsi e di controllarsi. E se non è in grado di abusare delle armi.

Normative di riferimento

Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773)

Codice penale

Codice di procedura penale

Sentenze di riferimento

Tar Lazio n. 06584 del 18 maggio 2021

Tar Campania, sez II, 1 giugno 2017 n. 994

Tar Umbria n. 97 del 23 gennaio 2017

Tar Basilicata n. 261 del 26 maggio 2015

Cons. Stato, sez IV, 26 gennaio 2004 n. 238

Video: Nuova sentenza del Tar Lazio sul ritiro del pda e ritiro della querela



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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