Rinvenimento di arma inservibile: come ci si comporta?

Carissimi lettori di All4shooters, nell’articolo di oggi andremo a vedere insieme come ci si deve comportare nel caso in cui, nelle più disparate situazioni, si dovesse rinvenire un’arma che, ad una prima occhiata, potrebbe apparire come inservibile e non funzionante. Parliamo di armi che portano evidenti segni del tempo come ruggine o magari evidenti rotture in alcune parti. Come ci si comporta in questo caso? La risposta è tutt’altro che scontata.

Arma inservibile: definizione e orientamento della Corte di Cassazione

Partiamo prima di tutto da una utile definizione di arma inservibile. Ci si potrebbe aspettare che l’arma possa considerarsi immediatamente inservibile, quindi non in grado di fare fuoco, anche solo con un po’ di ruggine sopra. Niente di più sbagliato.

Per considerare l’arma come inservibile è necessario che ricorra quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza  33052 del 2020 prima sez. penale.

Vediamo cosa ci dicono gli Ermellini in proposito. Ai fini di tale dichiarazione La Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, ai fini della configurabilità di un'arma come tale, è necessario che essa non risulti totalmente e assolutamente inefficiente, poiché solo in tal caso viene a mancare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce la ratio della disciplina vigente in tema di detenzione e porto illegale di armi. Ne consegue che l'arma non perde tale qualità qualora, pur essendo guasta o priva di pezzi, anche essenziali, sia comunque riparabile con pezzi di ricambio o anche con altri accorgimenti in mancanza dei pezzi originali (Sez. 1, n. 28796 del 04/06/2018, Rv. 273297; Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Rv. 240677).

È ovvio che, soprattutto in caso di rinvenimento di arma, stabilire se la stessa sia funzionante o meno non compete a chi la rinviene. Per tutta una serie di ragioni. Prima di tutto perché, per stabilire se l’arma sia da considerarsi funzionante non è solo sufficiente inserire una cartuccia e sparare. Tale azione infatti, in alcuni casi, potrebbe addirittura compromettere ulteriormente il funzionamento dell’arma stessa. Altro motivo è relativo alle competenze tecniche necessarie per stabilire lo stato di funzionamento di un’arma che non tutti hanno. Anche il titolare di porto d’armi, spesso, non ha quelle competenze che magari ha il riparatore di armi o il fabbricante di armi.

Rinvenimento di armi inservibili: come ci si comporta in  pratica?

Partiamo quindi da quanto abbiamo detto nel paragrafo precedente. Consideriamo, per praticità,  che l’arma sia da considerarsi sempre funzionante e quindi perfettamente in grado di fare fuoco fino a quando non si dimostri il contrario, come si dice, oltre ogni ragionevole dubbio.

Una volta rinvenuta l’arma, anche se all’apparenza compromessa, bisogna immediatamente allertare le forze dell’ordine. L’obbligo deriva dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 19 luglio 2004 che è intervenuta sul punto chiarendo, una volta per tutte, tale obbligo.

La spiegazione è semplice. Sappiamo che il titolare di licenza di porto d’armi da caccia  o sportivo è si abilitato al trasporto delle armi, ma non al porto. Questo significa che anche prendere materialmente l’arma e portarla ai Carabinieri o alla questura configurerebbe, in teoria, il reato di porto abusivo di arma da fuoco. Perciò se trovate un’arma, anche se molto rovinata, arrugginita, allertate SEMPRE le forze dell’ordine. Saranno loro a dirvi come procedere.

Altro motivo per cui è necessario allertare le forze dell’ordine concerne la classificazione delle armi che andrete a rinvenire. È plausibile che l’arma sia arma clandestina, quindi arma priva di matricola e segni di riconoscimento. Possedere un’arma clandestina è reato.

Potrebbe inoltre accadere che l’arma stessa sia magari rinvenuta sulla scena di un crimine, e magari noi non lo sappiamo. Accedervi, quindi toccarla e spostarla, andrebbe certamente ad alterare tutta una serie di tracce biologiche (es. impronte digitali) fondamentali ai fini di eventuali indagini.

Normative di riferimento

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

Codice Penale

Video: Rinvenimento di arma inservibile, come ci si comporta?


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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