Consegna del porto d’armi alla Questura e movimentazione delle armi: che cosa dice la legge.

Il rinnovo del porto d’armi e la riconsegna del titolo in originale

Accade spessissimo che, nella prassi, quando si presenta una richiesta di rinnovo del porto d’armi la Questura richieda indietro il titolo in originale. Ove la richiesta venga presentata con pochissimo anticipo rispetto alla data di scadenza del titolo, non si pongono troppi problemi relativamente alla esigenza di movimentare, da un luogo ad un altro, le proprie armi.

Per praticità c’è invece chi sceglie di presentare la suddetta con largo anticipo, sapendo magari che i tempi di lavorazione della pratica potrebbero essere più lunghi del normale accettabile.

In questo senso, ci si pongono sostanzialmente due domande. La prima riguarda la legittimità della richiesta di riconsegna del titolo in originale e la seconda, come da tiolo, riguarda le modalità di movimentazione delle armi, da un luogo ad un altro, dal momento in cui non ci si trovi più nella disponibilità del titolo in originale.

Per rispondere alle due domande ci viene in aiuto una circolare del Ministero dell’Interno, la circolare dell’11 giugno 2020, con la quale il Viminale ha chiarito le prassi operative per il rilascio/rinnovo delle licenze di porto d’armi ad uso venatorio.

Nella circolare leggiamo, innanzitutto, che quando da questa previsto è necessariamente applicabile non solo alle licenze di porto d’armi ad uso venatorio ma a tutti i tipi di porto d’armi. Leggiamo in questa circolare, espressamente, che :” in sede di presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni di porto d’armi -  i titoli ancora in corso di validità devono essere lasciati nella disponibilità del titolare fino alla naturale scadenza e comunque fino al rilascio del provvedimento di rinnovo. Un  agire amministrativo difforme da tale indicazione limita il pieno esercizio della facoltà concessa con l’atto abilitativo ed offre il fianco a censure sulla correttezza dell’operato dell’Amministrazione. I sigg. Questori sono, pertanto, pregati di voler impartire le conseguenti conseguenti direttive alle Divisioni PAS/PASI e ai Commissariati di pubblica sicurezza dipendenti, affinché gli Uffici si uniformino alle indicazioni qui rese. Analoga premura si rivolge ai sigg. Prefetti, che leggono per conoscenza, per i procedimenti relativi alle licenze di porto d’armi di propria competenza.”

A questo punto in che modo i sigg.ri Questori si sono adattati alle imposizioni della suddetta circolare? Come ben sappiamo, infatti, al momento della ricezione della documentazione relativa ad una richiesta di rinnovo, la Questura fa una fotocopia del titolo, e lascia questo, in originale, nelle mani dell’interessato. Al momento dello scadere del suddetto, o al momento del ritiro del nuovo porto d’armi, il vecchio titolo ormai scaduto andrà riconsegnato.

La Questura mi ha comunque ritirato il libretto originale, ancora in corso di validità. Posso movimentare le armi?

Come ben sappiamo, ogni Questura, per quanto certamente perfettamente allineata alle prescrizioni normative, opera a suo modo. L’eventualità che si richieda indietro l’originale al momento della presentazione della domanda di rinnovo è eventualità che comunque, all’atto pratico, potrebbe presentarsi.

Ricordiamoci sempre che l’intero impianto normativo in materia di armi è concepito come tutela dell’interesse legittimo dell’intera collettività alla pubblica sicurezza e che, nel nostro Paese, avere armi è sempre una eccezione ad un divieto generico imposto dalla legge. Ci sentiamo quindi di sconsigliare vivamente di movimentare le armi se non in possesso del titolo in originale. Ricordiamo sempre che le conseguenze potrebbero essere estremamente spiacevoli, in termini di tempo, energie e denaro.

Video: Riconsegna del porto d'armi in originale


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com