Il reato di ingiuria e le sue conseguenze sul porto d’armi

Reato di ingiuria: riferimenti normativi  di un reato depenalizzato

 

Partiamo, prima di tutto, dai riferimenti normativi che riguardano il reato di ingiuria. Il reato di ingiuria era quel tipo di reato rubricato e regolato dall’art. 594 del codice penale che sanzionava, sostanzialmente, chiunque offendeva il decoro o l’onore di una persona presente. Il reato di ingiuria è stato oggi depenalizzato e chiunque commetta azioni che avrebbero potuto configurare il reato di ingiuria oggi è tenuto solo al risarcimento del danno ai sensi del d.lgs. 7 del 2016.

Il bene giuridico tutelato dal reato di ingiuria era quello dell’onore della persona offesa, intendendosi con onore l’insieme di quelle qualità morali necessarie a determinare, se così vogliamo dire, il valore di una persona. Veniva, inoltre, tutelato il decoro ed il rispetto della persona offesa, elementi a cui ogni essere umano ha diritto.

In materia di ingiuria, uno degli elementi più complessi era di certo la linea di confine logico semantica tra la semplice scortesia e sgarbatezza e la vera e propria ingiuria. Era quindi demandato al giudice l’obbligo di contestualizzare l’evento cosi da considerarlo, o meno, ingiuria.

Uno degli elementi cardine necessari alla configurazione del reato di ingiuria era la presenza, nel medesimo luogo ove l’evento si consumava, del soggetto attivo e passivo del medesimo reato intendendosi, rispettivamente, soggetto attivo chiunque offendesse il decoro di altro soggetto (che poteva essere anche persona giuridica e non solo persona fisica) e la presenza del soggetto passivo, il destinatario cioè dell’offesa stessa.

Ingiuria come illecito civile: la novità del d.lgs 7 del 2016

Come anticipato, il reato di ingiuria è stato depenalizzato ad opera del legislatore del 2016 il quale ha stabilito che l’ingiuria divenisse c.d. “illecito civile”. In particolare l’art. 4 del d.lgs. 7 del 2016 stabilisce esplicitamente

“Soggiace alla sanzione pecuniaria da euro cento a euro ottomila […] chiunque offenda l’onore ed il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica, o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”

Differenze tra ingiuria, diffamazione e calunnia

Sappiamo per certo che vi è una differenza sostanziale tra l’illecito della ingiuria, il reato di diffamazione e quello di calunnia.

Come abbiamo appena detto, uno degli elementi fattuali fondanti e configuranti l’ingiuria è la presenza della persona che riceve l’offesa. In questo caso, ad essere offeso e quindi compromesso, è il “sentire intimo” della persona stessa.

Nel reato di diffamazione, invece, ad essere offesa è l’altrui reputazione davanti ai consociati del soggetto che riceve l’accusa diffamatoria. Se quindi la comunicazione offensiva dovesse essere rivolta non già al soggetto a cui è destinata, magari perché assente, ma venisse rivolta a persone terze, in assenza del diretto interessato, si avrebbe reato di diffamazione.

Veniamo ora alla calunnia. Reato disciplinato dall’art. 368 del codice penale. La calunnia costituisce reato assai più grave proprio perché attribuisce al soggetto destinatario, l’infamante accusa di aver commesso un reato nella piena consapevolezza, però, della assoluta falsità di tale accusa.

Le conseguenze sulle licenze in materia di armi

Veniamo adesso all’elemento che a noi interessa. Come abbiamo di certo imparato a muovere la valutazione dell’amministrazione, quando si tratta di dare o togliere un porto d’armi, è la piena e totale discrezionalità. Appare quindi ovvio che, di sicuro, a rilevare in questi casi (ingiuria) proprio in virtù della depenalizzazione del reato stesso, è il contesto e gli ulteriori elementi emergenti dall’istruttoria a carico di chi si sia macchiato dell’illecito di ingiuria. Di sicuro, ad avviso di chi scrive, se l’ingiuria dovesse emergere da un contesto caratterizzato da una già acclarata problematicità (es. difficili e conflittuali rapporti di vicinato) il divieto di detenzione armi ex 39 TULPS o un diniego di porto d’armi trovano una loro ragione di esistere.

Di conseguenza, se l’amministrazione dovesse considerare un singolo evento inerente all’ingiuria come pienamente legittimante un diniego di licenza, ci si troverebbe a questo punto di fronte ad un eccesso di potere che legittimerebbe l’interessato ad agire nelle sedi opportune affinché siano fatte valere le proprie ragioni.

Normative di riferimento

R.d. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

Codice penale
Codice di procedura penale

d.lgs. 7 del 2016