Reati ostativi al rilascio del porto d’armi: analisi della sentenza del Consiglio di Stato n. 7901 del 19/11/2019

I fatti: rinnovo di porto d'armi negato

Tizio si vede comminato un diniego di rinnovo del porto d’armi poiché, a suo carico, emergevano una serie di reati che egli aveva commesso molto tempo addietro. In particolare Tizio era stato condannato per porto abusivo di armi e per furto. Nel 1999 Tizio riceve la sentenza di riabilitazione.

Nonostante la riabilitazione ottenuta, la Questura riteneva i reati di cui sopra come assolutamente ostativi al rilascio di un nuovo porto d’armi.

Tizio quindi decide di procedere ad un ricorso presso il TAR che, purtroppo, darà ragione alla Questura in quanto, secondo i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale, quanto stabilito dalla Questura rispondeva, in modo preciso e puntuale, a quanto stabilito dai principi giurisprudenziali propri della materia.  Nel caso di reati come quelli commessi da Tizio, quindi, un diniego di rinnovo del porto d’armi appare completamente legittimo.

A quel punto Tizio decide di proporre ricorso al Consiglio di Stato il quale sospenderà il giudizio poiché, in materia di legittimità costituzionale dell’art. 43 tulps, era in corso un procedimento proposto dal Tar Toscana e dal Tar Friuli.

Nei confronti quindi della vicenda, Tizio richiede che venga cessata la materia del contendere o comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, manifestando quindi la sua intenzione di procedere ad una reiterazione della domanda beneficiando della disciplina più vantaggiosa del 43 tulps, come modificato dal d.lgs. 104 del 2018.

L’istituto della riabilitazione

Abbiamo visto come, nei confronti di Tizio, viene pronunciata nel 1999 una sentenza di riabilitazione.

L’istituto della riabilitazione penale consente al cittadino che la richiede di cancellare gli effetti di una condanna di natura penale. L’istituto, che viene regolato dall’art. 179 del codice penale, è basato sulla dimostrazione della buona condotta di vita intrapresa dal soggetto che abbia scontato una pena a causa della commissione di un reato.

La riabilitazione, una volta ottenuta, permette la cancellazione di quegli effetti penali che potrebbero essere definiti come, in sostanza, residuali rispetto alla pena principale comminata.

Le condizioni affinché un soggetto possa presentare istanza di riabilitazione sono prima di tutto il decorso di almeno 3 anni dall’avvenuta espiazione o, altrimenti, estinzione della pena. Successivamente sarà necessario dimostrare, come accennato poc'anzi, di aver intrapreso una condotta di vita incentrata sulla buona condotta. In ultima istanza sarà necessario dimostrare di aver pagato le spese processuali ed eventuali obblighi di natura risarcitoria derivanti dal reato.

La pronuncia del Consiglio di Stato e le modifiche al 43 tulps

Il Consiglio di Stato dichiarerà il ricorso improcedibile proprio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dando così ragione a Tizio il quale, a quel punto, procederà ad una nuova domanda di rinnovo del porto d’armi.

Sappiamo che la sentenza si basa sulla disciplina rinnovata del 43 tulps che, in sostanza, stabilisce che quando l’Amministrazione si troverà a doversi pronunciare circa l’affidabilità di un soggetto che ha commesso uno dei reati previsti proprio dal 43 tulps e nei confronti del quale sia intervenuta la riabilitazione,  questa “potrà” e non più “dovrà” pronunciarsi in modo sfavorevole, aprendo quindi la possibilità ad una valutazione discrezionale, anche eventualmente favorevole, e non più vincolata in senso negativo. In sostanza possiamo dire quindi che l’Amministrazione potrà valutare in modo molto più libero se dare o meno il porto d’armi ad un soggetto che comunque ha ricevuto la riabilitazione, considerando quindi elementi eventualmente accorsi anche successivamente alla riabilitazione, che potrebbero far propendere la valutazione in senso negativo o positivo a seconda dei casi, così da restituire una valutazione quanto più bilanciata ed oggettiva possibile.


Normative di riferimento

Art. 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Tulps)

D.lgs. 104 del 2018

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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