Provvedimenti contraddittori in materia di armi

Natura dei provvedimenti in materia di armi

Gli atti in materia di armi hanno natura di provvedimenti amministrativi. Gli atti amministrativi sono quegli atti adottati dall’amministrazione in quanto autorità che esercita il potere dello Stato sempre nell’interesse da una parte del singolo cittadino e dall’altra nell’interesse della comunità tutta.

Anche nel caso di atti e provvedimenti in materia di armi si parla di atti e provvedimenti amministrativi. Il soggetto interessato, infatti, richiede all’amministrazione il rilascio del porto d’armi e di tutte quelle autorizzazioni in materia di armi previste dalla legge.

A quel punto l’amministrazione valuterà se la persona presenta quei requisiti necessari affinché una specifica autorizzazione in materia di armi e munizioni sia rilasciata. Nel senso che i requisiti dovranno essere necessariamente inerenti al tipo di autorizzazione richiesta. Se si fa una richiesta ad esempio per autorizzazione in 28 tulps (fabbricazione e vendita materia d’armamento) i requisiti saranno diversi rispetto a quelli necessari per un nulla osta acquisto armi.

Dal momento in cui il soggetto presenti quei requisiti che la legge richiede, a quel punto avere l’autorizzazione diventa quello che la legge definisce un interesse legittimo che trova tutela da parte di quegli organi che giudicano sui rapporti tra il singolo cittadino e lo Stato. Prima di tutto abbiamo i tribunali amministrativi regionali, poi il Consiglio di Stato. Il soggetto che vanta un interesse soggettivo legittimo ha facoltà di far valere il proprio diritto ed i propri interessi anche direttamente innanzi agli enti competenti che tal diritto non hanno riconosciuto e non hanno fatto valere. Esempio in materia di armi è la possibilità di presentare avverso un provvedimento di diniego di rilascio o rinnovo del porto d’armi degli scritti difensivi affinché l’amministrazione prenda atto del fatto che l’interesse legittimo della persona non è stato tutelato ed adotti tutte le tutele del caso.

Avere armi in Italia NON è UN DIRITTO. La legge infatti non riconosce un vero e proprio diritto del cittadino a possedere armi come accade, per esempio in America ( II° emendamento). In italia la possibilità di avere armi è invece una deroga ad un generalissimo divieto: sostanzialmente è vietato possedere armi e solo a chi ne faccia richiesta espressa con la presentazione di una domanda volta ad ottenere le autorizzazioni in materia di armi e a chi presenta quei requisiti di affidabilità allora verrà riconosciuta tale possibilità. A quel punto si crea una situazione caratterizzata da un interesse soggettivo legittimo.

Contraddittorietà tra atti amministrativi in materia di armi

Accade spesso che atti in materi di armi presentino una contraddittorietà di fondo, in questo caso a farne le spese sarà il cittadino. Classico esempio è quello in cui l’amministrazione concede il porto d’armi nonostante a conoscenza di un elemento da considerarsi magari ostativo (es. condanna molto risalente nel tempo) e, in sede di rinnovo, neghi il porto d’armi adducendo proprio quell’elemento come elemento su cui basare il diniego.

In questo caso ci troviamo di fronte al fatto che il primo provvedimento (rilascio) contrasta con il secondo (diniego) e alla base non vi sono ulteriori e nuovi elementi (magari nuova condanna).

Questa situazione configura addirittura di fronte ad un eccesso di potere da parte dell’amministrazione. Tale motivazione sarà addotta dal soggetto che vanta un interesse legittimo a vedersi riconosciuto il proprio interesse a vedersi rinnovato il porto d’armi.

Normative di riferimento

Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)

Legge 18 aprile 1975 n. 110

Video: Provvedimenti contraddittori in materia di armi


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com