Procedura per la disattivazione di armi comuni

Le fonti

Il primo aspetto su cui porre la vostra attenzione verterà inevitabilmente su quelle che, ad oggi, sono le fonti di diritto che rendono conoscibili quali sono gli adempimenti a cui far fronte nel caso in cui vogliate disattivare un’arma, sia i tecnicismi che gli addetti ai lavori opereranno sull’arma oggetto di disattivazione.

Per quanto riguarda le procedure squisitamente tecniche, le fonti primarie sono rispettivamente il Reg. UE 2403/2015 modificato dal Reg. UE 337/2018. Sul piano strettamente burocratico, quindi quello inerente agli adempimenti necessari per far si che tal procedura venga attivata, eseguita, e conclusa, dobbiamo fare riferimento al Decreto del Ministero dell’Interno dell’08 aprile 2016 GU Serie Generale n. 118 del 21 maggio 2016.

La definizione

Iniziamo, quindi, la lettura del D.M. di cui al paragrafo precedente e partiamo dalla definizione che lo stesso suggerisce relativamente alla disattivazione di armi comuni. L’art. 2 infatti stabilisce che Per «disattivazione» si intende  l'operazione  tecnica  tale  da rendere tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco  portatile,  da guerra  o  comune,  definitivamente  inservibili  e  impossibili   da asportare,  sostituire  o  modificare   ai   fini   di   un'eventuale riattivazione.

I soggetti autorizzati alla disattivazione (Art. 4 )

Proseguendo nella lettura, all’art. 4 troviamo una puntuale elencazione delle persone ed i soggetti autorizzati alla disattivazione. In particolare sono autorizzati ad operare l’intervento tecnico di disattivazione:

  1. Per le armi da guerra: da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra di cui all’art. 28 TULPS; da stabilimenti militari, da altri soggetti pubblici contemplati all’art. 10, comma 5, della legge 18 aprile 975 n. 110 in quanto muniti delle necessarie autorizzazioni tecniche, dal Banco nazionale di prova;
  2. Per le armi comuni sono autorizzati tutti i soggetti di cui al precedente punto, nonché da soggetti muniti di licenza di fabbricazione o riparazione di armi comuni.

I soggetti titolari di licenza di fabbricazione armi da guerra e di riparazione di armi comuni abilitati ad effettuare procedure di disattivazione saranno tenuti  ad annotare le operazione effettuate sui registri di cui all’art. 35 del TULPS. L’operazione dovrà essere eseguita annotando prima di tutto le generalità della persona che, concretamente, ha eseguito la procedura di disattivazione. Successivamente vi dovrà essere rilasciata una documentazione riportante la matricola originaria dell’arma e l’attestazione della avvenuta disattivazione.

Cosa fare concretamente (Art. 5)

Prima di tutto, in quanto possessori dell’arma da disattivare, dovrete comunicare per iscritto alla Questura il fatto che avete deciso di attivare la procedura per la disattivazione.  Su tale documentazione, scritta, dovrete apporre i dati identificativi e tecnici della vostra arma, quindi marca, tipo, modello, calibro e numero di matricola ed i dati identificativi del soggetto che effettuerà la disattivazione.

Successivamente, entro quindici giorni dalla ricezione della predetta documentazione, la Questura informerà il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rivolgendosi alla Soprintendenza per i beni storici ed artistici e demoetnoantropologici competente per territorio ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982 recante il regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare o d’importanza storica, di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Adempiuti gli obblighi appena descritti, la Questura provvederà entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, a rendere nota la presa d’atto, oppure a comunicarvi l’esito negativo espresso dall’amministrazione.

Nel caso in cui l’amministrazione si pronunci negativamente in relazione alla vostra richiesta, l’arma sarà assoggettata alla dichiarazione dell’interesse culturale prevista dagli artt. 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. 42 del 2004. Nel caso in cui la richiesta sia stata invece accolta, potrà iniziare la procedura di disattivazione.

Verifica, marcatura e certificazione della avvenuta disattivazione

Dopo che la vostra arma è stata disattivata, da parte dei soggetti autorizzati che abbiamo visto al terzo paragrafo (art. 4) sarà vostro obbligo verificare che l’arma sia stata concretamente disattivata. A tale verifica provvederà il Banco nazionale di prova, come previsto dall’art. 3, par. 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.

Sarà il Banco nazionale di prova a stabilire le modalità attraverso cui presentare l’arma e la documentazione relativa per provvedere a tale verifica.

Una precisazione. Come abbiamo visto, il Banco nazionale di prova è uno dei soggetti autorizzati a porre in essere la disattivazione. Nel caso in cui tale disattivazione sia stata fatta dal Banco nazionale di prova, lo stesso ente sarà per legge obbligato a differenziare le persone e quindi gli addetti che disattiveranno la vostra arma da quelli che, invece, ne verificheranno la concreta disattivazione.

Cosa succede

Dopo che il Banco nazionale di prova ha verificato che siano stati posti in essere gli interventi tecnici di cui all’art. 3 per la disattivazione dell’arma, lo stesso Banco apporrà un marchio sull’arma in base al modello e secondo le modalità previste dal Reg. UE 2015/2403. In particolare tale marcatura sarà apposta su quelle parti che saranno state oggetti di modifica per rendere inerte l’arma.

Tale marchio dovrà essere:

  1. Chiaramente visibile e inamovibile;
  2. Recare informazioni sullo Stato membro in cui la disattivazione è stata fatta e sull’organismo di verifica che l’ha eseguita;
  3. Numeri di serie originali dell’arma che sono stati mantenuti.

A questo punto il Banco nazionale vi rilascerà un certificato di disattivazione redatto su carta non falsificabile. Tutte le informazioni sono riportate in italiano e in inglese.

Proseguendo…  

Successivamente, dopo aver ottenuto tale certificazione, dovrete comunicare l’intervenuta modifica e quindi disattivazione dell’arma all’Ufficio di pubblica sicurezza o al locale comando dei Carabinieri presso il quale l’arma era stata denunciata, come previsto dall’art. 58, primo comma, del Regolamento di esecuzione del TULPS.

A tale comunicazione dovrete allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445 contenente tutte le informazioni del certificato di disattivazione.

Nel caso in cui vogliate vendere l’arma disattivata, dovrete consegnare all’acquirente il certificato di disattivazione ottenuto.

Nel caso in cui, invece, decidiate di tenere la vostra arma, sarete obbligati a conservare tale documento per sempre.

Il Banco nazionale è invece obbligato, per un periodo non inferiore a vent’anni, alla conservazione di un registro che contenga tutte le certificazioni di disattivazione rilasciate.

Altra informazione utile è quella relativa alla possibilità, in capo al privato, di rivolgersi per tale procedura di disattivazione e verifica, ad altro ente di altro Stato membro della UE riconosciuto come ente designato a porre in essere tale procedura.

Anche in questo caso sarà obbligatorio per l’ente rilasciare l’apposita documentazione.

Il trasferimento delle armi da fuoco disattivate all’interno degli stati dell’Unione Europea

La legge vi riconosce il diritto di far circolare, secondo le modalità previste dalle normative vigenti, le armi disattivate all’interno dell’Unione Europea.

L’arma dovrà recare la documentazione e la marcatura di cui abbiamo già parlato.

Può accadere che uno Stato decida di implementare gli obblighi relativi alle misure di disattivazione e di verifica. In questo caso, l’arma potrà circolare sul territorio di quello Stato solo se soddisfi le richieste e gli obblighi previsti da normative, appunto, supplementari ed integrative.

Normative di riferimento

Reg. UE 2403/2015

Decreto del Ministero dell’Interno dell’08 aprile 2016 GU Serie Generale n. 118 del 21 maggio 2016.

D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

DPR. 28 dicembre 2000 n. 445

Decreto interministeriale 14 aprile 1982 recante il regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare o d’importanza storica.


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com