Prestare l’arma ad una persona priva di licenza: che cosa si rischia?

Il caso

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: Reato di porto abusivo di arma da fuoco e concorso nel medesimo reato

Normative di riferimento: Artt. 11,39,43 del tulps, art. 20 legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 699 codice penale

A chi si rivolge: tutti i cittadini, titolari di licenza e non

Tizio, titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia, decide di prestare a Caio, privo di alcuna licenza di porto d’armi, il proprio fucile per poter permettere a questo di sparare un paio di colpi. Nel testo della sentenza non è dato sapere dove siano stati sparati i suddetti colpi, se a caccia o altrove.

Le forze dell’ordine, allertate dai colpi sparati, sopraggiungono e trovano Caio ancora in possesso dell’arma di Tizio. Nei confronti di Tizio scatteranno immediatamente  provvedimenti di natura amministrativa, quali la revoca della licenza di porto d’armi e conseguente divieto di detenzione armi e munizioni, e  provvedimenti penali, perché lo stesso risultava concorrente nel reato contestato a invece a Caio, il porto abusivo di arma da fuoco ai sensi dell’art. 699 codice penale.

La decisione della Cassazione

La vicenda giudiziaria intrapresa da Caio non andrà per il verso giusto. In ogni grado di giudizio egli sarà condannato dal giudice e lo stesso farà la Corte di Cassazione.

Per gli Ermellini, infatti, prima di tutto prestare l’arma ad altro soggetto privo di licenza integrerebbe non il concorso nel reato di detenzione illegale di arma, ma il concorso nel porto abusivo di arma, fattispecie diversa e certamente più grave.

I giudici della Corte di Cassazione hanno infatti stabilito che per potersi integrare, il reato di detenzione abusiva di arma da fuoco richiede che con l’arma si sia instaurato un periodo di detenzione comunque apprezzabile, mente per il porto abusivo non è richiesto che l’arma sia stata portata per un certo periodo. 

Si integra, quindi, il porto abusivo di arma da fuoco appena si mettono le mani sull’arma, senza averne licenza che ne legittimi il porto, e ci si allontani anche solo di qualche metro (nella sentenza è riportato 20 mt circa).

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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