Introduzione
Come ormai i nostri appassionati lettori hanno imparato, e per chi non lo avesse imparato lo ripetiamo poiché repetita juvant, la legge riconosce in capo all’amministrazione un ampio e profondissimo potere di valutazione circa gli elementi riguardanti l’affidabilità del soggetto al possesso e maneggio di armi. Stando a quanto appena enunciato, quindi, si può tranquillamente affermare che qualsiasi elemento che pur all’apparenza non sia in grado di essere assunto come elemento ostativo può, invece, essere contestato ed eccepito dal questore come elemento in grado di far venir meno quella piena affidabilità necessaria alla titolarità di un porto d’armi.
La legge prevede, in modo esplicito, in quali casi un porto d’armi deve essere negato o non deve essere rilasciato. Il primo riferimento normativo è quello all’art. 11 del Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza, che di seguito riportiamo per intero:
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Interessante, a questo punto, è la dicitura riguardante l’eventuale impossibilità, per il soggetto, di comprovare la propria buona condotta. È proprio in questa dicitura, non a caso lascia e di ampio respiro, che va ad inserirsi e trova piena legittimazione quel potere così discrezionale circa l’affidabilità dei soggetti.
Altra fonte importante è l’art. 43 del medesimo Testo Unico che riportiamo qui di seguito
Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
- a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
I limiti al potere di valutazione dell’amministrazione
Dopo aver riportato i due articoli più importanti che fondano, sostanzialmente, il potere di revocare o negare un porto d’armi da parte dell’amministrazione, c’è da dire che spesso, anzi troppo spesso, tale potere sfocia in valutazioni arbitrarie, illogiche, e del tutto irrazionali. Tali pronunce possono essere oggetto di impugnativa davanti alla magistratura amministrativa (per le modalità di contestazione di dinieghi di porto d’armi vi rimandiamo all’articolo in merito sul nostro sito). Il TAR ed il Consiglio di Stato spesso e volentieri, applicando uno dei principi sacrosanti del diritto e cioè il principio della ragionevolezza, mettono degli argini a questo potere tutelando gli interessi di chi si vede vittima di valutazioni tanto nette. Vediamo, di seguito, alcuni principi evinti da sentenze che affermano un pacifico orientamento giurisprudenziale
- “L’ Amministrazione, nel vagliare l’istanza del privato, deve svolgere una istruttoria che sia congrua ed adeguata, di cui deve dar conto con motivazione, che le consenta una valutazione complessiva del soggetto e dunque tenendo conto anche del percorso di vita del richiedente successivo agli eventuali episodi ostativi, e ciò laddove in particolare tali episodi, come nel caso ora in esame, siano risalenti nel tempo”. (Consiglio di Stato su sentenza del TAR Sardegna che rigettava il porto d’armi per una condanna a cinque anni di reclusione per falso ideologico);
- Tar di Potenza, sez.1 con Sentenza n. 394 del 29 Maggio 2017: Il Giudice Amministrativo sancisce che non può assolutamente esserci una soggezione perpetua a una condanna per quanto riguarda gli effetti di quest’ultima in particolare relativamente alle conseguenze inibitorie e bloccanti derivanti da questa. Sarà infatti obbligo del Giudice e della Questura valutare altri elementi che facciano concretamente dubitare circa l’affidabilità del soggetto nel maneggio e possesso di armi non potendosi considerare sufficiente al diniego di rinnovo una condanna risalente nel tempo. In particolare il porto d’armi dovrà essere rilasciato se il soggetto dimostri di aver intrapreso una condotta di vita sostanzialmente improntata sul rispetto del vivere civile e rispetto delle regole.
Il meccanismo di revoca del porto d’armi e conseguente sequestro delle armi non deve essere applicato in modo automatico. Si dovrà tenere conto della veridicità di quanto asserito, ad esempio, in sede di denuncia alle Forze dell’ordine ai danni del detentore di armi e della condotta che quest’ultimo ha avuto negli anni passati.
- T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 14/02/2020, n. 1998: “L'abuso di alcool non può costituire di per sé solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità e non affidabilità nell'uso delle armi dovendo il detto giudizio essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.”
Le nostre conclusioni
Cari amici di All4shooters, come abbiamo appena visto, la magistratura amministrativa spesso e volentieri ha arginato e riordinato l’esercizio del potere di valutazione circa l’affidabilità di un soggetto al maneggio di armi. Consigliamo, quindi, date le innumerevoli sentenze favorevoli ad oggi esistenti e che affermano principi giurisprudenziali pacifici, di impugnare sempre eventuali provvedimenti manifestamente infondati, illogici ed arbitrari.
Normative di riferimento
Artt. 11 e 43 TULPS
Sentenze di riferimento
Tar di Potenza, sez.1 con Sentenza n. 394 del 29 Maggio 2017
TAR Toscana sentenza 1658 del 19 dicembre 2018
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 14/02/2020, n. 1998
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Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com