Post-Catalogo: inizia la nuova era

Solo (si fa per dire) sei mesi fa circa, eravamo qui a commentare l’abrogazione del Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo e a chiederci cosa sarebbe accaduto dopo, ed ecco che, con una celerità fino a oggi sconosciuta (almeno per quanto riguarda le norme in materia di armi), ora il Governo propone la sua soluzione per sostituire l’istituto giuridico abrogato dallo scorso 1° gennaio. 

Se infatti facciamo riferimento a precedenti esperienze, possiamo ben affermare che l’aver impiegato sei mesi per trovare una nuova regolamentazione potrebbe rappresentare il nuovo primato nazionale in materia di celerità legislativa riguardante il mondo delle armi. 

Lo scorso venerdì 15 giugno 2012, il Governo ha emanato un Decreto Legislativo che tratta di diversi aspetti legati alla semplificazione amministrativa, ma quello che a noi maggiormente oggi interessa è certamente l’articolo 1, che contiene alcune misure volte a disciplinare la circolazione delle armi comuni da sparo.

I più avvezzi alle questioni giuridiche sanno bene che un Decreto Legislativo è un provvedimento d’urgenza adottato dal Governo che, tuttavia, dovrà, nei successivi 60 gg dalla data di entrata in vigore, essere esaminato e convertito in legge dal Parlamento. 

È probabile, perciò, che il testo approvato il 15 giugno possa subire qualche successiva modifica (e per diversi aspetti questo sarebbe alquanto auspicabile).

Non vi è dubbio, comunque, che quella intrapresa sia ormai la linea di condotta delineata dal Ministero dell’Interno e, pertanto, anche qualora dovessero intervenire degli aggiustamenti in aula, ben difficilmente l’impianto normativo verrà stravolto.

Dobbiamo dire che, benché approvato e diffuso, il testo che stiamo commentando diventerà ufficiale solo a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cosa che avverrà nei prossimi giorni) ed entrerà ufficialmente in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione.


In sostanza, cosa prevede questo provvedimento?

Il Decreto, per quanto riguarda le armi, mira a risolvere due problemi principali sorti a seguito dell’abrogazione del Catalogo, ovvero, prevedere una nuova procedura per determinare la natura di arma comune da sparo e attribuire la qualifica di arma sportiva.

Per quanto attiene il primo aspetto, la soluzione del problema è rappresentata dalla modifica del comma 2, dell’art. 11, della legge 110/75, che prevede ora l’attribuzione al Banco Nazionale di Prova della potestà di accertare la natura di arma comune e di arma sportiva, dal punto di vista tecnico.

Questo, intanto, potrebbe significare che tutte le armi che entreranno in Italia con questa norma in vigore, dovranno forse passare per il BNP di Gardone Val Trompia.

La legge, tuttavia, non indica alcun parametro tecnico in base al quale l’ente in questione dovrà fondare il proprio giudizio (ma, in fondo, anche la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi ha operato per oltre 30 anni senza averne). Si dice che dovrà essere l’interessato a dichiarare che l’arma è comune e a quale delle categorie indicate dall’Allegato 1 della Direttiva 477/91/CE essa appartenga (ma queste categorie non sono state mai espressamente recepite nell’ordinamento nazionale con le leggi che, a suo tempo, recepirono, solo in parte, la predetta Direttiva dell’U.E.); sempre al presentatore dell’arma spetta l’onere di indicare se essa è da intendersi destinata all’impiego sportivo.

Il Banco dovrà verificare la correttezza delle dichiarazioni rese dal presentatore e, solo in caso di dubbio, rimettere la decisione alla Commissione Consultiva Centrale Controllo Armi, che, essendo stata istituita con l’articolo 6 della legge 110/75, è rimasta in vigore anche a seguito dell’abrogazione dell’articolo 7.

In base a quanto si legge nel testo, sembrerebbe ovvio che, se l’arma verrà identificata come appartenente a una qualsiasi delle categorie previste dal predetto Allegato 1, essa debba intendersi comune.

Zastava LKP 90 Hunter 
Lo Zastava LKP 90 Hunter è unʼarma di impostazione militare che però nasce per la caccia e il tiro sportivo, in calibro .308 Winchester

Il problema vero è che tutte le armi di derivazione militare, per la predetta Direttiva, rientrano nella categoria B7, ma essa non specifica quali caratteristiche tecniche queste debbano avere, oltre a quella di non sparare a raffica (altrimenti sarebbero da includere nella Categoria A); l’esperienza della CCCCA ci ha insegnato che i parametri tecnici esaminati per queste armi sono molteplici e diversi da arma ad arma (dalla reversibilità del sistema di scatto alla limitazione dei colpi nel caricatore), ma né la Direttiva del 1991, né questo decreto, forniscono alcuna indicazione al riguardo.

Stando così le cose, sembra scontato un ritorno all’antico, ossia a un esame ministeriale, con i lunghissimi tempi che esso comporta.

Anche per quanto riguarda la classificazione delle armi sportive, il BNP non ha ricevuto precise indicazioni dal legislatore e non possiamo, quindi, immaginare sulla base di quali parametri tecnici tale ente potrà determinarsi. Presso il BNP lavorano ottimi esperti di balistica, ma non credo che qualcuno di loro sia anche un esperto di discipline sportive.

Vi è, quindi, il rischio che anche per queste armi si profilino lunghi tempi di permanenza presso il BNP, in attesa di un pronunciamento della CCCCA.

Heckler & Koch MR223
Un particolare dello  Heckler & Koch MR223. L'arma è costruita in modo da rendere impossibile lo scambio di parti con la versione militare, lo HK 416, a fuoco selettivo

Il Decreto prevede, inoltre, una banca dati elettronica contenente le “schede identificative” delle armi esaminate e l’attribuzione, a ogni prototipo esaminato, di un “codice identificativo”.

Sembra di capire che il legislatore abbia tratto spunto dal romanzo “Il Gattopardo” prevedendo grandi cambiamenti affinché tutto rimanga uguale.

Si è abrogato il Catalogo Nazionale gestito a Roma dal Ministero dell’Interno, per ricrearlo, pressoché identico, in Val Trompia.

Certo, c’è sicuramente da augurarsi che il Banco sia più efficiente e meno burocratizzato di quanto non sia il Ministero, ma la sostanza delle cose si è spostata di ben poco; se la ratio che portò all’abrogazione del Catalogo era individuabile nella volontà di snellire le procedure burocratiche per avvicinare il nostro Paese al resto d’Europa, con questo Decreto torniamo a prendere le distanze da quel modello.

Springfield Armory M1A
Springfield Armory M1A “Socom” in calibro .308 Winchester, versione a canna corta dello M1A, a sua volta derivato allo M14 militare

Dal testo normativo non è ben chiaro cosa sia esattamente questo “Codice Identificativo”: è un nuovo “catalogo”? o solo un codice per identificare la scheda tecnica nel sistema informatico?

E questo Codice, dovrà essere apposto su tutte le armi come il vecchio Catalogo o solo sull’esemplare su cui è stato eseguito l’accertamento? O nulla di ciò?

E ancora, il testo approvato non fa alcuna distinzione tra le armi a canna rigata e quelle a canna liscia. Si deve presumere, quindi, che questo nuovo modus operandi sia esteso anche alle armi a canna liscia, che, invece, come sapete, non erano mai state oggetto di catalogazione se idonee per l’attività venatoria. 

Il Decreto in questione, per quanto più specificatamente attiene le armi sportive, va anche a modificare l’art. 2 della legge n. 85 del 1986, ossia quella che introdusse la categoria delle armi sportive, stabilendo che siano considerate sportive, in pratica, tutte le armi riconducibili alla categoria B7 di cui al predetto Allegato 1 della Direttiva 477/91/CE; si tratta delle armi di derivazione militari (le nostre “demilitarizzate”) o somiglianti ad armi automatiche militari (quindi, le produzioni civili che si ispirano a modelli militari).

Dall’entrata in vigore del Decreto, dunque, tutte queste armi saranno considerate come sportive, con tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda la loro detenibilità (massimo di 6 pezzi) e l’uso (delle armi sportive la legge di riferimento vieta il porto, consentendone il solo trasporto).

Una disposizione del decreto prevede poi, che tutte le armi immesse sul mercato interno dal 1.1.12 alla data di entrata in vigore dello stesso verranno considerate tutte comuni.

Una classica ex ordinanza che, pur essendo militare, nasce semiautomatica: la carabinetta in .30M1 Winchester M1
Springfield Armory Garand commemoratovo Iwo Jima
Springfield Armory M1 Garand commemorativo Iwo Jima, una replica del Garand in .30-06, virtualmente identica alla versione militare semiautomatica

Il testo in questione non precisa se la classificazione sportiva avrà effetto retroattivo o sarà riferibile alle sole armi di derivazione militare denunciate dopo l’entrata in vigore della legge. 

Inoltre, nella categoria B7 sono comprese anche quelle armi che nella nostra esperienza non hanno mai rappresentato un problema, quali i Garand, gli SKS, le Winchester 30 M1 e simili e armi che, seppur somiglianti alle armi automatiche, non hanno mai sparato a raffica (il FAL L1A1 inglese nacque solo in versione semiautomatica, pur essendo un’arma militare, ma certamente assomiglia a tanti suoi cugini che, invece, sparavano anche a raffica).

Heckler & Koch MR223
Una coppia di Heckler & Koch MR223, verione civile dello HK 416, in calibro .23 Remington

Se la disposizione dovesse avere un effetto retroattivo, molti cittadini potranno venirsi a trovare, dall’oggi al domani, in difetto con la legge, possedendo un numero di armi sportive superiore al massimo consentito.

In questo caso la legge avrebbe dovuto stabilire delle disposizioni transitorie per dare modo a questi cittadini di regolarizzare la propria posizione e il fatto che questa disposizione non sia stata prevista, lascia supporre che non si voglia dare effetto retroattivo alla stessa.

In questo caso, però, sarebbe stato opportuno chiarire come si dovranno comportare gli uffici di polizia presso i quali le armi sono denunciate. 

In sostanza, si dovrebbe capire se il beneficio di poter detenere un maggior numero di armi sportive è connesso all’oggetto o al soggetto: se io detenevo 10 armi di foggia militare alla data di entrata in vigore del decreto, oltre ad altre armi sportive, potrò sempre continuare a detenere quel numero di armi “sportive” anche se dovessi cederne alcune per acquistarne altre, o l’agevolazione è concessa solo a quelle?

E se dovessi vendere una delle mie 16 carabine sportive categoria B7, chi dovesse acquistarla potrà detenerla come io la detenevo, o per lui ricadrà nel normale limite delle 6?

Infine, si persevera nell’equivoco di prevedere che siano classificabili sportive, e in questo caso solo su richiesta del presentatore, solo quelle armi che si prestano a un “esclusivo” uso nelle attività sportive. 

Questa definizione potrebbe essere calzante per una “pistola libera” o per una carabina in calibro .22 LR destinata a discipline olimpiche, ma nessuna arma da tiro dinamico (a meno che non sia una pistola Open) potrà mai adattarsi a questa definizione. 

Sarebbe stato meglio, forse, parlare di un “prevalente” impiego sportivo piuttosto che dell’esclusivo. 

Sono molti i dubbi e gli interrogativi che questo testo suscita e speriamo che presto il Ministero possa fare chiarezza con qualche circolare esplicativa o sia il Parlamento, in fase di approvazione del Decreto, ad apportare qualche correzione.

Al momento una cosa è certa: il 15 giugno scorso è iniziata una nuova era nel mondo delle armi in Italia: quella del Post-Catalogo.