Porto di pistola per difesa personale: il Consiglio di Stato torna sui presupposti del dimostrato bisogno

Il caso

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: titolarità del porto di pistola per difesa personale, dimostrato bisogno per trasporto denaro contante

Normative di riferimento: Art. 11,42, 43 tulps, art. 49 d.lgs. 231 del 2007

Tizio richiede al Prefetto il rinnovo del porto di pistola per difesa personale che aveva avuto per anni e che era sempre stato rinnovato a causa dell’esigenza di questo di trasportare ingenti quantità di denaro contante. Tizio infatti svolge l’attività di imprenditore caseario nel casertano e spesso, almeno due volte a settimana, si reca in banca per versare ingenti somme di denaro.

Il Prefetto decide di non rinnovare il titolo. A detta del Prefetto, Tizio non avrebbe più esigenza di andare armato per tutta una serie di motivi che vediamo di seguito.

Prima di tutto il cambio di residenza di Tizio avrebbe di fatto ridotto la strada da questo percorsa con denaro contante addosso. Questo, secondo il Prefetto, diminuirebbe drasticamente il rischio di essere vittima di rapina.

Secondo motivo con il quale si nega il titolo è il limite al denaro contante che si può trasferire tra soggetti diversi. Il d.lgs. 231 del 2007 impone questo limite a 3.000 euro. Terzo motivo sarebbe il pare del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza che avrebbe richiesto all’Amministrazione di operare giudizi più permeanti in materia di rilascio di licenze il materia di armi.

Tizio ricorre prima al Tar, che gli darà torto. Ricorre poi in Consiglio di Stato ed anche in questa sede le sue ragioni non saranno ascoltate. È risaputo, infatti, che per compiere una rapina al malvivente servono kilometri e kilometri di strada e soprattutto almeno 3.000 euro. Perché se ne hai addosso 2.998 il malvivente nemmeno ti considera… ti dice: meglio mettersi a fare l’influencer…

Le ragioni del diniego

Vediamo come hanno ragionato i giudici. Prima di tutto, come ormai è prassi, il Consiglio di Stato snocciola tutto l’impianto normativo e giurisprudenziale in materia di diritto delle armi. Il porto d’armi non è un diritto, l’Amministrazione è dotata di un potere ampiamente discrezionale in materia di rilascio del porto d’armi, l’orientamento del Consiglio di Stato è quello di contemplare sempre l’interesse del privato con l’interesse di tutti alla pubblica sicurezza.

In materia di porto di pistola da difesa personale, il Consiglio di Stato dice prima di tutto che non è possibile desumere il dimostrato bisogno dall’attività professionale svolta. Le circostanze che giustificherebbero l’esigenza di andare armati devono poggiare su elementi oggettivi, non risalenti nel tempo.

Non si può nemmeno desumere l’esigenza di andare armati sulla base delle somme di denaro che si trasportano!

L’onere del dover provare l’esigenza di andare armati non può nemmeno essere basato sul fatto che la stessa licenza di porto di pistola sia stata rinnovata per molti anni addietro.

Il Consiglio DI Stato, poi, nel caso in esame, si preoccupa di evidenziare come, nel caso analizzato, non esista nemmeno un nesso logico tra la rapina che Tizio avrebbe subito in casa propria con l’attività di imprenditore caseario da egli svolta.

L’amministrazione, quindi,  rimane sempre libera di rivalutare periodicamente gli interessi coinvolti nel procedimento, anche alla luce dell’immutato quadro fattuale e dei nuovi indirizzi in materia di pubblica sicurezza.

L’analisi e le valutazioni compiute dall’Amministrazione in materia di rilascio di porto di pistola per difesa personale sono quindi costanti, permeanti, e soprattutto richiedono a chi debba dimostrare il bisogno di andare armato di dover dimostrare che le proprie ragioni siano granitiche, estremamente gravi, inattaccabili sia a livello giuridico che logico.

Video: Porto di pistola per difesa personale


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com