Porto d’armi scaduto e mancato rinnovo: come ci si comporta?

I presupposti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: mancato rinnovo del porto d’armi e detenzione di armi

Norme di riferimento: Art. 38 del TULPS

Nella vita di un tiratore è ammissibile, e perfettamente legittimo, che non si rinnovi il porto d’armi. È una eventualità, seppur remota, comunque plausibilissima. Sta a noi dirvi quindi come dovervi comportare nel caso in cui, per motivazioni che a noi non competono, decidiate di non rinnovare il porto d’armi

Partiamo prima di tutto da alcuni presupposti di assoluta importanza, che trovano nelle normative di riferimento la loro giustificazione.

L’assunto primario che, ormai, conosciamo benissimo e che la giurisprudenza in materia di diritto delle armi non manca mai di ricordarci. In Italia possedere armi non rappresenta un diritto, ma la semplice eccezione a un generico divieto sotto determinate condizioni.

L’art.38 del R.D. 18 giugno del 1931, il famigerato Testo unico di leggi di pubblica sicurezza, ci dice esplicitamente che chiunque detiene armi comuni da sparo, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di colore che sono autorizzati dalla legge a possedere armi senza una specifica licenza, è tenuto a presentare ogni 5 anni la certificazione medica prevista dall’art. 35, comma7, del decreto 26 ottobre 2010 n. 204  e con le modalità previste proprio da questo particolare decreto.

Quali sono queste modalità? E soprattutto, che cosa deve essere evincibile da questa certificazione medica? La risposta è molto semplice. Nella sostanza, possiamo affermare come in questa certificazione medica debba essere attestato come il richiedente non sia affetto, in alcun modo, da malattie fisiche o altrimenti mentali in grado di alterarne, anche solo temporaneamente, le capacità di intendere e di volere.

Cosa bisogna fare in concreto?

In sintesi, da quando scade il porto d’armi, dal giorno esatto, sussiste in capo al soggetto l’obbligo di produrre la certificazione medica di cui al punto precedente.

I tempi relativi alla presentazione della suddetta documentazione sono stabiliti per legge, ed esattamente dal d.lgs. 104 del 2018, che prevede un termine di 12 mesi entro cui i detentori di armi possono produrre la documentazione medica. Sempre il medesimo decreto, prevede un termine di 60 giorni entro cui presentare la documentazione dopo che l’ufficio di pubblica sicurezza abbia provveduto ad inviare una diffida.

Con la semplice detenzione, posso trasportare le mie armi in giro, magari per andare al poligono o a caccia? La risposta è negativa. Con la semplice detenzione non è in alcun modo possibile trasportare l’arma se non dal luogo di acquisto a quello di detenzione. Sarà solo il porto d’armi, in corso di validità, a legittimare il trasporto o, in caso, il porto per le attività per cui la medesima licenza è stata rilasciata.

Video: Porto d’armi scaduto e mancato rinnovo


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com