Porto d’armi: l’affidabilità del soggetto

L’affidabilità

Un soggetto deve ritenersi affidabile dal momento in cui, successivamente ad una attività istruttoria di ricerca ed indagine a suo carico posta in essere dall’amministrazione, non emergono a suo carico elementi che possano far dubitare circa l’esistenza di un, anche remoto, pericolo che lo stesso possa abusare delle armi.

Elementi in grado di far dubitare circa l’affidabilità della persona possono essere non soltanto fattispecie giuridiche chiaramente previste dal Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza agli artt. 11 e 43 ma anche elementi che caratterizzano la sfera più strettamente personale del soggetto.
Situazioni particolari come, ad esempio, la convivenza all’interno della propria abitazione con soggetti con precedenti penali potrebbe certamente rappresentare un elemento sulla base del quale un porto d’armi può essere negato. Oppure il fatto che la persona faccia attualmente uso, o abbia fatto uso in passato, di psicofarmaci. 

Gli elementi fondamentali

Come abbiamo visto non è per forza un reato od un illecito a far scattare il diniego del porto d’armi. Al Questore è infatti riconosciuto un potere assai ampio in materia di valutazione del soggetto circa il reale pericolo di abuso delle armi che l’autorizzazione di polizia renderà possibile. C’è comunque da sottolineare come, anche se il potere il capo al Questore è un potere così ampio, lo stesso però non dovrà sfociare nell’essere del tutto arbitrario. Gli elementi su cui dovrà essere basato un provvedimento di diniego di primo rilascio o rinnovo del pda dovranno certamente avere un riscontro tangibile e non essere, come si suole dire, eccessivamente vaghi ed indefiniti. Ovviamente l’attività istruttoria dovrà essere svolta in modo terzo ed imparziale.

A riguardo è intervenuta la Magistratura che ha, via via, affermato il principio secondo il quale la valutazione circa la concreta affidabilità di un soggetto al possesso delle armi dovrà certamente tenere in conto non solo gli elementi per così dire negativi ma anche quelli positivi, cioè quegli elementi che avvalorino il fatto che la persona ha intrapreso una condotta di vita volta al rispetto delle leggi e del vivere civile. Si dovranno tener conto elementi come il lasso di tempo intercorso tra la richiesta di porto d’armi e l’evento che si considera ostativo al rilascio/rinnovo.

Le conclusioni

Dal momento in cui si è soggetti ad un provvedimenti di diniego di primo rilascio o rinnovo di porto d’armi sarà appunto necessario tener conto degli elementi prima elencati,  e soprattutto verificare che in sede di valutazione siano stati tenuti in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano e che connotano un soggetto e la sua condotta di vita.


Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

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