Porto d’armi da difesa agli agenti di PS: analisi normativa e giurisprudenziale 

Porto d’armi da difesa personale: come funziona

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: porto d’armi da difesa agli ufficiali di PS

Normative di riferimento: Art. 73 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento di attuazione del TULPS), art. 42 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico di leggi di pubblica sicurezza).

Come i nostri lettori hanno imparato, ma lo ripetiamo in quanto utile a chi si avvicina per la prima volta al mondo del diritto delle armi, il porto d’armi da difesa personale viene rilasciato dal Prefetto e serve a consentire a chi ne faccia richiesta di portare seco un’arma pronta all’uso, carica, immediatamente disponibile, per potersi difendere. Chiaramente il porto da difesa non viene rilasciato a chiunque ma solo a chi ne faccia richiesta al Prefetto e sia in grado di dimostrare come, in effetti, ci sia una valida, attuale ed oggettiva motivazione che giustifichi la necessità di girare armati.

Per quanto riguarda la disciplina relativa al porto d’arma per difesa personale per coloro che fanno parte delle forze dell’ordine, è in vigore l’art. 73 del  regolamento di attuazione del TULPS, il quale prevede che

“Il capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori privinciali amministrativi, gli Ufficiali di ps (compresi i dirigenti ed i direttivi tecnici e medici della Polizia di Stato, i pretori ed i Magistrati addetti al pubblico ministero o all’ufficio istruzione sono autorizzati a portare ed acquistare senza licenza le armi comuni da sparo”

Riportiamo poi quanto dice l’art. 75 del del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, secondo cui agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa l’autorizzazione al porto dell’arma per difesa personale.

Alcuni chiarimenti

Vediamo adesso di chiarire alcuni punti salienti. Prima di tutto, per quanto riguarda la richiesta di porto d’armi da difesa personale, che autorizza l’appartenente alle Forze dell’ordine di portare seco un’arma diversa da quella d’ordinanza, tale possibilità rimane sempre sottesa alle normali procedure previste per legge. Si dovrà quindi fare richiesta al Prefetto dimostrando come vi sia la concreta necessità di portare addosso un’arma per la difesa personale, comunque diversa da quella d’ordinanza.

Stesso meccanismo è previsto dall’art. 75 del R.D. 1940 n. 635. La dicitura “può essere concessa” riconosce all’Amministrazione sempre quel potere di valutazione discrezionale del singolo caso, senza che vi sia alcun automatismo tra la richiesta ed il rilascio della licenza. L’art. 75 infatti dice espressamente come l’interessato non debba trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt 11 e 43 del TULPS e come la licenza venga rilasciata comunque sempre dal Prefetto, su proposta motivata dal Comando di zona.

La giurisprudenza di riferimento

In realtà la giurisprudenza di riferimento applica quanto previsto dalla normativa in materia, soprattutto dal punto di vista delle modalità di rilascio del porto d’armi da difesa personale, che consente comunque di portare seco un’arma diversa da quella d’ordinanza.

Ci sono, in materia, una serie di pareri interessanti del Consiglio di Stato (n. 121/1999, 1705/02, ed il 162/2013) che, in modo puntuale, spiegano il motivo per cui comunque un porto d’armi da difesa personale ex art. 42 TULPS può non essere riconosciuto agli appartenenti alle Forze dell’ordine.

Nella sostanza secondo tali pareri, pur in presenza di eventuali situazioni di pericolo, l’interessato può comunque far fronte alle stesse con l’uso della pistola d’ordinanza la quale, oltre ad essere a sua disposizione in modo permanente, appare comunque in grado di essere all’uopo usata per fronteggiare le suddette situazioni di pericolo.

Rimane quindi necessaria la valutazione, puntuale ed oggettiva, effettuata da parte del Prefetto al fine di valutare se la situazione in cui versa l’appartenente alle Forze dell’ordine, possa rappresentare un valido motivo per andare armato con un titolo che consenta di portare seco un’arma diversa da quella d’ordinanza.

Ricordiamo sempre come vi sono, nei fatti, interessi legittimi che comunque devono essere tutelati dalla legge e da chi, questa legge, è chiamato a farla applicare. L’interesse primario è sempre quello della pubblica sicurezza, della sicurezza di tutti, di fronte al quale, al netto di valutazioni politiche  e personali di legittimità e correttezza, l’interesse del singolo viene meno.

Video: Porto d’armi da difesa agli agenti di PS. Analisi normativa e giurisprudenziale


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com