Porto d’armi da difesa agli Ufficiali delle Forze Armate: il Ministero dell'Interno chiarisce

Un porto d’armi da difesa personale gratuito ma non automatico

Il rilascio del porto d’armi da difesa personale agli ufficiali delle Forze Armate viene rilasciato gratuitamente, come previsto dall’art. 882 del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. 66 del 2010).

Stante la gratuità stabilita dalla legge per quegli ufficiali che necessitino di girare armati anche in abito civile, c’è da sottolineare, però, che il rilascio non è assolutamente automatico.

Sarà infatti il Prefetto a dover valutare, caso per caso, l’effettivo dimostrato bisogno di girare armato. Lo stesso dicasi per gli ufficiali delle Forze Armate.

In particolare, a sottolineare come anche nel caso degli ufficiali delle forze armate sia necessario passare dalla valutazione del Prefetto, è il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, che vedremo qui di seguito.

La Circolare del Ministero dell’interno

Innanzitutto, il primo aspetto che già abbiamo menzionato sopra, è la gratuità del rilascio di porto d’armi da difesa personale per gli ufficiali delle Forze Armate. Il motivo di tale gratuità è ravvisabile nel DM 371/1994 il quale annovera il personale delle Forze Armate tra le categorie considerate a rischio a causa dell’attività svolta presso le Amministrazioni di Giustizia e Difesa e le esonera dal pagamento della concessione governativa per il rilascio di questa particolare autorizzazione.

Altro punto di fondamentale importanza è quello relativo ai necessari requisiti che il richiedente dovrà dimostrare di possedere per presentare la richiesta di rilascio del porto d’armi da difesa.

Sarà infatti di volta in volta il Prefetto a valutare l’effettivo possesso di requisiti di piena affidabilità richiesti dalla legge.

Il dimostrato bisogno

Per l’eventuale rilascio del porto d’armi da difesa personale sarà necessario dimostrare di possedere requisiti sia sul piano soggettivo (moralità, idoneità psico-fisica) che sicuramente un ufficiale delle Forze Armate possiede e requisiti sul piano oggettivo, che concernono cioè quegli elementi che avvalorino il bisogno di andare armati anche in ambiti civili e che dimostrino l’effettiva esposizione al rischio.

Ovviamente l’esposizione al rischio dovrà essere considerata prima di tutto se attuale, e non quindi risalente nel tempo o, altrimenti, proiettata in un futuro eccessivamente distante, e di effettiva gravità tale da giustificare il porto di un’arma per la difesa.

Normative di riferimento

DM 371/1994

art. 882 del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. 66 del 2010)

 


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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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