Rinnovo del porto d’armi da caccia: la nuova sentenza del Consiglio di Stato

Le dovute premesse

Nei mesi passati abbiamo visto sempre più spesso particolari situazioni in cui alcuni cacciatori vedevano rilasciarsi una certificazione medica di validità inferiore rispetto a quella ordinaria dei cinque anni a causa di alcune particolari patologie o, magari, per l’età avanzata. I malcapitati, una volta ricevuta dalle autorità competenti la suddetta certificazione medica, presentavano richiesta di rinnovo di porto d’armi uso caccia alla questura che, in più occasioni, ha considerato come elemento ostativo proprio il fatto che il certificato avesse validità inferiore ai cinque anni. Si è perciò assistito ad una valanga di mancati rinnovi, con tutte le conseguenze del caso.

I fatti

Il Min Interno appella la sentenza  del Tar Lazio che annulla l’atto con cui la questura di Empoli dichiara irricevibile l’istanza di rinnovo di porto d’armi per una durata inferiore di anni cinque. Secondo il Ministero dell’Interno, sostanzialmente, la validità del porto d’armi e della relativa certificazione medica  deve essere di anni cinque. Punto e basta.

La Questura di Empoli aveva quindi dichiarato irricevibile la richiesta di rinnovo della licenza di caccia poiché la competente autorità sanitaria aveva stabilito che l’idoneità psicofisica di Tizio per il rinnovo del porto d’armi era di soli due anni e non cinque come prevede la legge.

Il Commissariato richiamava il comma 9 dell’art. 22 della Legge n. 157/1992, il quale stabilisce che “la licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni”. Il secondo capoverso del comma 4 dell’art. 7 della Direttiva UE n. 477/1991 (nel testo modificato dalla Direttiva n. 853 del 17 maggio 2017) dispone che “l’autorizzazione alla detenzione di un’arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni”. Il Commissariato affermava, poi, che “a seguito di recenti disposizioni ministeriali, al momento, l’istanza di porto d’arma uso caccia risulta irricevibile in quanto la certificazione medica rilasciata non può prevedere un’idoneità psicofisica inferiore al tempo di validità del titolo di polizia stesso”.

Tizio quindi si appella al Tar e vince.

A quel punto ad impugnare la sentenza del Tar che da ragione a Tizio è proprio il Min. interno che, in via cautelare, richiede la sospensione degli effetti della sentenza.

Il Consiglio di Stato accoglie la richiesta del Min. interno proprio in virtù dell’interesse superiore che deve essere tutelato: la pubblica sicurezza. Il Consiglio di Stato sostiene che, in assenza di una comprovata presenza di quei requisiti psicofisici necessari, ad essere compromessa potrebbe, anche solo potenzialmente, essere proprio la sicurezza di tutti.

Il ricorso del Ministero dell'Interno

La sentenza che dà ragione a Tizio viene appellata dal Ministero dell'interno sulla base di tutta una serie di motivazioni che andiamo, di seguito, a vedere:

  • Con il primo motivo d’appello il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 9, della legge n. 157/1992 nonché dell’art. 9 TULPS. Il citato art. 22 disciplina la “Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all’esercizio venatorio” ed il comma 9 prevede che: “La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa”. il Ministero riferisce che sull’interpretazione della predetta norma si sono registrate vare oscillazioni interpretative, e che in realtà fino al 2019, aveva rilasciato il porto di fucile ad uso di caccia anche per periodi inferiori ai cinque anni, tant’ è vero che Tizio aveva conseguito il titolo in questione con efficacia triennale sulla base di una certificazione sanitaria rilasciata “limitatamente ad anni tre” ma poi richiama un orientamento del Consiglio di Stato secondo cui “il diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile è conforme al principio di proporzionalità, ogni qual volta il certificato di idoneità non copra l’intero arco temporale previsto dal citato art. 22 co. 9 L. n. 157/1992.”
  • Il Ministero dell’Interno riferisce di aver quindi emanato, al fine di garantire l’uniforme osservanza sul territorio nazionale dell’orientamento della sopra citata sentenza, una circolare con cui on la quale è stato osservato che il quadro normativo di riferimento, che si rinviene all’art. 3, quarto comma, del DM Sanità 28 aprile 1998, prevede che gli accertamenti medici effettuati dal sanitario competente possano concludersi con un giudizio di idoneità o inidoneità, senza contemplare soluzioni intermedie o comunque ad efficacia temporale ridotta;
  • Con il successivo motivo di appello il Ministero dell’Interno lamenta la carenza di motivazione ovvero l’irragionevolezza della stessa, poiché il percorso logico argomentativo del TAR si discosterebbe immotivatamente dalla descritta interpretazione normativa circa l’inderogabilità del termine quinquennale di durata del rinnovo delle licenze in oggetto, statuita dalla predetta sentenza, per aderire invece ad un precedente orientamento minoritario che si era espresso nel senso di poter rilasciare i titoli suddetti anche per un arco temporale inferiore rispetto a quello previsto dalla legge.

La vittoria di Tizio e dei cacciatori italiani

Secondo il Consiglio di Stato l’appello presentato dal Min. interno è assolutamente carente in ogni suo punto e quindi conferma la sentenza che dà ragione a Tizio. Con questa sentenza si riapre in termini positivi la possibilità di poter ottenere da parte degli interessati, un rinnovo anche parziale del porto d’armi ad uso di caccia (es. anche per 2 o 3 anni) limitando il rinnovo stesso alla durata della certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità.

Normative di riferimento

Legge 157/1992

Codice di procedura civile

Codice civile

Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza (art. 9 R.D. 18 giugno 1931 n. 773)

Direttiva europea 477/1991

Video: Rinnovo del porto d’armi da caccia, la nuova sentenza del Consiglio di Stato



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com