Porto d’armi ai cittadini riabilitati: Caretta e Prisco presentano interrogazione a Salvini

On. Maria Cristina Caretta e dell’On. Emanuele Prisco
On. Maria Cristina Caretta e dell’On. Emanuele Prisco.

È di questi giorni la notizia della presentazione, da parte dell’On. Maria Cristina Caretta e dell’On. Emanuele Prisco, di una interrogazione al Ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito alla necessità di una corretta linea interpretativa e applicativa dell’art. 43 del Tulps che sancisce assieme all’art. 11 dello stesso testo, quelle condizioni alle quali non è possibile rilasciare il porto d’armi.  In particolare si sono concentrati sulla questione, da tempo dibattuta, circa l’impossibilità di rinnovo o rilascio del porto d’armi per quei cittadini che hanno ottenuto la riabilitazione penale e che hanno, quindi, risolto le loro questioni con la giustizia.

L’istituto giuridico della riabilitazione 

L’istituto giuridico della riabilitazione è istituto particolare del diritto penale e processuale penale italiano. Attraverso questo, infatti, la persona che ha scontato una condanna può richiedere e ottenere la cancellazione degli effetti penali della condanna stessa e delle pene accessorie nel caso in cui abbia dato evidenti e certi segni di ravvedimento salvo che la legge disponga altrimenti. L’articolo che regola la riabilitazione è l’art. 178 del codice penale che così dispone: “la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti ”.  

Questione politica e giuridica

Quello che gli On. Caretta e Prisco chiedono a Salvini è chiarire l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 43 del Tulps e in particolare stabilire, in modo certo e privo di dubbi, se un cittadino che ha risolto le proprie questioni con la giustizia ottenendo la riabilitazione da parte del Tribunale, può o meno vedersi rilasciato il porto d’armi. La Giurisprudenza in merito alla questione è abbastanza variegata ma possiamo, in questa sede, fare un interessante riferimento a una particolare sentenza del Tar di Potenza che con Sentenza 394 del 29 Maggio 2017 dà ragione al ricorrente che si era visto negare il rinnovo del porto d’armi dopo che questi aveva ottenuto la riabilitazione penale per una condanna scontata moltissimi anni prima. In particolare il giudice amministrativo ha tenuto a precisare che non può assolutamente esistere una soggezione perpetua non solo alla pena comminata intesa come evento modificante la sfera giuridica del soggetto ma anche all’evento puramente storico che ha portato il soggetto ad essere condannato . Il Giudice dovrà perciò necessariamente attenersi anche e soprattutto a una valutazione omnicomprensiva del vissuto del soggetto, passato ed attuale, e dovrà quindi concedere rinnovo o rilascio del Pda dal momento in cui ravvisi in questo segni di certo ravvedimento.

 Noi di all4shooters.com seguiremo l’evolversi della questione. 


Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

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