Premessa
Quando si parla di ordigni bellici inesplosi, nel nostro Paese, ci si riferisce a quegli ordigni risalenti ai due conflitti mondiali del 1915-1918 e del 1940-1945 che, ancora oggi, si trovano sparsi sul territorio nazionale.
Tra il 1946 ed il 1948 si stimò che sul nostro territorio siano state sganciate nel corso delle due guerre la bellezza di 378.900 tonnellate di bombe. Sempre nel medesimo periodo vengono istituite in Italia, presso i Comandi Militari Territoriali, delle sezioni di rastrellamento bombe e proiettili, con lo scopo di coordinare quelle operazioni volte al recupero di ordigni inesplosi. In due anni si recuperarono più del 60% degli ordigni inesplosi. Il restante 40% è rimasto li, ove venne sganciato o posizionato sia dal nemico tedesco sia dagli alleati, e, ancora oggi, di questi ordigni se ne ritrovano.
I riferimenti normativi
Nel nostro paese, la bonifica preventiva dei territori sottoposti a bombardamenti ha avuto un punto di svolta negli anni ’60 quando, sul Giornale del genio civile, viene pubblicato un articolo a firma di G. Matteotti caratterizzato da grandissima attualità e lungimiranza soprattutto in tema di valutazione di bonifiche preventive di quei territori ove sarebbero sorte opere di ingegneria civile.
Una delle occasioni in cui è più probabile rinvenire ordigni inesplosi è, infatti, la messa in opera di un cantiere, di uno scavo per fondamenta o comunque opere ingegneristiche.
Il quadro normativo che fa da riferimento, ad oggi, in tema di ordigni inesplosi e gestione dei medesimi è composto dal d.lgs. 20 del 2012 che ha modificato e poi integrato il d.lgs. 66 del 2010. A stabilire invece la competenza del Ministero della Difesa in questa particolare materia è l’art. 22 del Codice dell’ordinamento militare. Il Ministero della Difesa dovrà, in particolare, provvedere alla formazione di personale specializzato, esercitare funzioni di coordinazione e vigilanza su attività di ricerca di ordigni inesplosi.
Per quanto riguarda i riferimenti normativi in tema di rinvenimento ordigni bellici inesplosi, non possiamo non parlare della L. 177 che introduce il D.lgs. 81/08 che introduce precise prescrizioni che il committente di eventuali lavori ed il CSP (coordinatore per la progettazione della sicurezza) devono adoperare in caso di rinvenimento di ordigni inesplosi. Qualora a seguito della valutazione del rischio da parte del CSP venga indicata come necessaria l’attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici il Committente provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo.
Alcuni tecnicismi utili
Vediamo ora alcuni tecnicismi certamente utilissimi al fine di capire come si procede in caso di rinvenimento di un ordigno inesploso. Prima di tutto, uno dei problemi principali in caso di esplosione di un ordigno, di qualsiasi fattura e potenza esso sia, è certamente la proiezione verso l’esterno dei frammenti (c.d. schegge) derivanti dalla distruzione dell’involucro entro cui l’esplosivo è racchiuso. È chiaro che la proiezione verso l’esterno dei frammenti varia in case a moltissimi fattori, prima di tutto le dimensioni dell’ordigno ed il materiale esplosivo al suo interno ed il materiale con cui è costruito l’involucro. Per il calcolo degli effetti relativi alla propagazione nello spazio dei frammenti si impiega la formula di Gurney.
Successivamente abbiamo il problema degli effetti dell’esplosione, che sono: il cratere, il carico differenziale di picchi di pressione sulle strutture adiacenti all’area di brillamento, la pressione dinamica, l’onda di shock nel suolo, la radiazione termica e gli effetti secondari.
È chiaro che tutti questi fattori rappresentano delle variabili che fisici ed ingegneri ed ogni tecnico che lavori nel settore inserirà in complesse formule matematiche.
Successivamente si pone il problema relativo alla c.d. onda d’urto, cioè a quella massa di aria che si sposta verso l’esterno rispetto al punto in cui viene a verificarsi l’esplosione. In questo caso la fisica ci insegna che l’onda d’urto è uno dei pericoli maggiori che vanno fronteggiati in caso di brillamento di un ordigno bellico rinvenuto. In questo caso i fisici e gli ingegneri impiegano la formula di Sadovski per calcolare gli effetti delle onde d’urto. La potenza dell’onda d’urto si calcola in atmosfere (at).
Normative di riferimento
d.lgs. 20 del 2012
l’art. 22 del Codice dell’ordinamento militare
L. 177 che introduce il D.lgs. 81/08
Video: ordigni bellici inesplosi. Valutazione del rischio, procedure e normative di riferimento
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com