Omessa ripetizione denuncia di armi: cosa succede?

Due tesi contrapposte

Quando si parla di omessa ripetizione della denuncia in caso di trasferimento di armi in luogo di detenzione, è necessario far menzione di due tesi interpretative che si sono contrapposte in Diritto delle armi.

Partiamo prima di tutto dall’art. 58 del Regolamento di esecuzione del Tulps il quale esplicitamente stabilisce che è fatto obbligo di ripresentare nuova denuncia di detenzione di armi e munizioni per il trasferimento da una località all’altra dello Stato. La prima tesi interpretativa non vedeva come obbligatorio l’obbligo di ripetere la denuncia nel caso in cui la nuova denuncia dovesse essere fatta allo stesso Ufficio di Polizia o al medesimo Comando dei Carabinieri. L’altra tesi, invece, vedeva in modo assai più ragionevole come obbligatoria l’incombenza di ripetere la denuncia dato che le forze dell’ordine devono sempre essere messe al corrente del luogo in cui sono detenute le armi di privati cittadini.

Questa divergenza interpretativa è stata risolta in modo assai puntuale dal legislatore con il Decreto Legislativo n. 204 del 26 Ottobre 2010.

Questo decreto ha, infatti, novellato l’art. 38 del Tulps ponendo fine a qualsivoglia dubbio interpretativo stabilendo, all’art. 3 comma 1 lett. E), che la denuncia deve essere ripresentata ogni volta che il detentore trasferisca l’arma in luogo diverso da quello indicato sulla prima, o precedente, denuncia.

Tale denuncia deve essere necessariamente fatta entro le 72 ore dall’avvenuto spostamento delle armi in altro luogo di detenzione. Ricordiamo, inoltre, che con l’approvazione del D.lgs. 104 del 2018 che recepisce nel nostro paese la Nuova direttiva europea armi (Dir. 853/2017) è possibile inviare anche per via telematica, attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, la suddetta denuncia.

Cosa rischio se non ripeto la denuncia?

Come abbiamo visto, pacifico è l’obbligo di ripetere la denuncia in caso di trasferimento di armi e munizioni in altro luogo di detenzione. Nel caso in cui vi sia inosservanza del predetto obbligo di legge, la sanzione che verrà applicata è quella prevista dall’art. 17 del TULPS con l’arresto fino a tre mesi ed ammenda di 206 euro nei casi, è specificato, ove non vi sia una pena od una sanzione amministrativa oppure ove non vi sia una fattispecie normata dal codice penale.

I nostri consigli

Ricordiamo, in questa sede, che le armi devono essere conservate applicando ogni diligenza del caso. Sarà quindi premura del detentore conservare le armi in modo tale che queste non siano accessibili agli imperiti, a colo cioè, ad esempio famigliari, che non siano in possesso di autorizzazioni di polizia che li renda in grado di poter maneggiare le armi e le munizioni in sicurezza.

Normative di riferimento

Regio Decreto del 18 Giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza) artt. 17 e 38

Regolamento di esecuzione del Testo unico di leggi di pubblica sicurezza art. 58

Decreto Legislativo del 26 Ottobre 2010 n. 204

Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n. 104

Nuova direttiva europea armi (Direttiva n. 853 del 2017)



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com