Omessa custodia di armi: quando si configura

I poteri delle forze dell’ordine

Uno degli aspetti primari con cui chi sceglie di acquistare un’arma, che sia per il tiro sportivo o per la caccia è: come la custodisco? Le forze dell’ordine possono entrare nella mia abitazione privata per controllare come custodisco le mie armi ?

Partiamo prima di tutto da una premessa fondamentale. Il potere di controllo da parte delle Forze di Polizia e delle Forze dell’ordine in generale nei confronti del cittadino rientra a pieno nel novero di quei poteri che la legge definisce poteri di Polizia giudiziaria. Per vedere e per capire cosa significa è necessario prendere in esame l’art. 55 del codice di procedura penale che testualmente riporta: “La polizia giudiziaria deve, anche di sua iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”. Questa dicitura si riferisce al potere di Polizia Giudiziaria in senso  generico. 

Altro importante articolo da prendere in considerazione quando si parla di custodia di armi e dei poteri che le forze dell’ordine hanno per verificare le corrette modalità di custodia delle stesse è l’art. 38 comma 3 del Testo Unico di Leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) che testualmente recita: ““L’autorità di Pubblica sicurezza ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo […] e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per tutelare l’ordine pubblico”.  

Come abbiamo potuto quindi appurare, la legge riconosce un potere di controllo caratterizzato da grande autonomia alle forze dell’ordine. Questo potere permette di operare non solo un controllo cosiddetto attivo (accertando quindi l’esistenza di reati già posti in essere) ma anche, e soprattutto, preventivo della consumazione di reati che ancora non hanno avuto luogo ma che potrebbero, eventualmente, consumarsi successivamente.

La custodia delle armi da parte dei privati

Per ultimo, ma non meno importante, l’art. 20  della Legge n. 110 del 1975stabilisce che “la custodia delle armi […] e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”. Come è possibile evincere la dicitura, non a caso, è volutamente generica. La genericità è uno strumento che il legislatore utilizza per poter sottendere ad una certa disciplina derivante da una norma giuridica tutta una serie di fattispecie e quindi situazioni che possono configurarsi comunque nel modo più vario e disparato.

L’elemento che interessa notare qui è il bene giuridico sotteso a questa tutela e cioè la pubblica sicurezza.

È infatti fatto obbligo agli appassionati o, comunque, a chi lavora nel settore delle armi e ne ha piena disponibilità evitare, con ogni diligenza possibile, l’accesso alle armi da parte di imperiti o comunque persone che potrebbero farne un uso diverso dalla destinazione finale dell’arma stessa magari detenuta per il tiro sportivo o per l’attività venatoria.

Una sentenza interessante

È  di grande interesse e di grande aiuto il riferimento ad una recente sentenza delle Corte di Cassazione circa la definizione e soprattutto la designazione dei “confini” semantici e di fatto attribuibili alla dicitura “ogni diligenza possibile” dell’art. 20 della legge in oggetto. In particolare i dispositivo della Sentenza n. 16609/2013 ben ci spiega che cosa è possibile intendere con questa dicitura. “L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi […] deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possano esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit”. Che cosa significa ? Vediamo il caso.

L’imputato era stato condannato dal GIP del Tribunale di Palmi alla pena di 300 euro di ammenda ai sensi dell’art.20 L. 110/1975, per aver omesso di custodire presso la propria abitazione con la necessaria diligenza, nell’ordine: un fucile ad avancarica cal.12 un revolver a 6 colpi ed una pistola a colpo singolo ad avancarica. 

Sostanzialmente l’imputato ricorreva in Cassazione adducendo come motivazione il fatto che, nella valutazione da parte del tribunale giudicante, doveva tenersi conto non già dell’esclusivo dovere di diligenza nella custodia delle armi, ma anche al grado di  funzionalità delle stesse. In sintesi: le armi erano vecchie e quindi certamente non funzionanti e non in grado di offendere. In particolare il giudicante aveva valutato solo il luogo fisico di detenzione all’interno dell’abitazione (le armi erano appese al muro della cucina).

A nulla servivano queste motivazioni addotte dalla difesa e la Cassazione condannava con sentenza definitiva l’imputato per aver omesso di custodire in modo diligente le armi da questo possedute.

Possiamo quindi affermare che l’omessa custodia delle armi si configura dal momento in cui viene accertata, da parte delle forze dell’ordine, il possibile e concreto ma anche  potenziale accesso alle armi da parte di persone non autorizzate.

Normative di riferimento

Art. 55 del codice di procedura penale

Legge 18 Aprile 1975 n. 110 art. 20

Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)

Sentenze di riferimento

Sentenza n. 16609/2013 Corte di Cassazione

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com  

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