Omessa custodia delle armi: alcuni casi in pratica

Come vanno custodite le armi

Come i nostri appassionati lettori avranno di certo imparato, ci sono argomenti che non ci stanchiamo mai di riprendere e di ripetere. Uno tra tutti, forse il più importante, è la corretta custodia delle armi. Per analizzare, in modo pratico e schematico, quei casi limite di omessa custodia delle armi, sarà di sicuro necessario rivedere le corrette modalità di custodia delle armi.

L’art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 espressamente stabilisce che “la custodia delle armi […]e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”. Abbiamo imparato, inoltre, che non a caso il legislatore utilizza terminologie assolutamente vaghe. Tali diciture assai generiche, ovviamente, servono al legislatore per poter sottendere ad una certa disciplina tutta una serie di fattispecie altrimenti impossibili da codificare una per una all’interno di un testo legislativo.

L’elemento, o altrimenti, bene giuridico tutelato è la pubblica sicurezza. Nel senso che il legislatore ha a cuore che tutti siano al sicuro nonostante vi siano armi in giro. Quando si parla infatti di custodia diligente si intende, appunto, quella modalità corretta di conservazione delle proprie armi adoperando tutta una serie di accorgimenti per evitare che le stesse finiscano nelle mani sbagliate.

In materia di custodia delle armi, e di omessa custodia delle armi, è intervenuta, ovviamente, anche la giurisprudenza. Esiste una sentenza, in particolare, che in modo assolutamente puntuale stabilisce quando le armi possano considerarsi custodite in modo corretto.

Vediamo insieme il dispositivo della sentenza n. 16609/2013 della Corte di Cassazione:

L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi […] deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possano esigersi da una persona di normale prudenza […]”.

Quindi, per il privato cittadino detentore di armi e munizioni, non esistono particolari prescrizioni quali, ad esempio, l’obbligo di installare all’interno della propria abitazione un sistema di allarme (obbligo, questo, per chi esercita la professione di armiere nel proprio negozio).

Noi di All4shooters raccomandiamo sempre di conservare armi e munizioni in armadi blindati ancorati a terra, a parete o a mobile.

Omessa custodia di armi: casi pratici

Vediamo ora una rapida carrellata di situazioni oggetto di sentenze assai interessanti che  rappresentano casi pratici in cui la normale diligenza nella custodia delle armi era stata, o meno, adottata.

1. Corte di Cassazione sentenza N. 11334 del 24 marzo 2021

Tizio viene condannato al pagamento di ammenda di euro 200 per omessa diligenza nella custodia delle armi. Le armi vengono sequestrate. Il procedimento arriva in Cassazione. Tizio sostiene di aver custodito le proprie armi in modo diligente eccependo come, vivendo da solo, aveva in passato installato catenacci e serrature blindate ad ogni accesso alla propria casa. I Carabinieri, però, riportavano come le armi fossero si custodite all’interno dell’abitazione di Tizio ma, ed è questo il punto, su mensole e tavoli.

Il ricorso di Tizio viene respinto e la condanna confermata. La legge non dice che bisogna adottare semplicemente accorgimenti tali da scoraggiare o rendere impossibile eventuali appropriazioni da parte di persone non autorizzate ma che, a doversi garantire, è la stessa custodia delle armi, che deve essere effettuata, come dice l’art. 20 della legge 18 aprile 1975, con ogni diligenza del caso.

2. Corte di Cassazione sentenza N. 20474 del 13 maggio 2020

In questo caso la Corte di Cassazione ha stabilito, in modo chiaro e puntuale, come l’uso di una cassaforte blindata non sia assolutamente obbligatorio, ma comunque fortemente raccomandato affinché si configuri una corretta custodia delle armi.  L’importante è che l’accesso alle armi sia precluso a quelle persone considerate imperite, quindi non in grado di utilizzare armi in sicurezza.

Normative di riferimento

Artt. 20 e 20bis legge 18 aprile 1975 n. 110