Nuova sentenza del Consiglio di stato sul reintegro con munizioni di diversa marca

 I fatti

Tizio ricorre al Consiglio di Stato avverso la sentenza con cui il TAR Emilia - Romagna lo condannava, riunendo due opposti ricorsi dallo stesso presentati, relativi il primo al provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia in data 24  aprile 2018 lo condannava al divieto di detenzione armi e munizioni e l’altro, emesso dal Questore della medesima provincia con cui, in data 4 maggio 2018, gli veniva ritirato il porto d’armi per il tiro a volo. I due provvedimenti scattavano a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri presso l’abitazione di Tizio in data 4 aprile 2018 i quali rinvenivano n. 15 cartucce di cal. 22LR non denunciate. A quel punto, dopo il sequestro, scattava per Tizio il provvedimento del Prefetto ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza.

Emergevano, inoltre, a carico di Tizio, due procedimenti penali rispettivamente per lesioni e minacce (artt. 582 e 612 del codice penale) e ingiurie percosse e minacce (art. 581, 594 e 612 del codice penale). Questi elementi avvaloravano e sostenevano l’emanazione del provvedimento prefettizio che vietava il possesso di armi e munizioni.

Scattava poi successivamente, sulla base del provvedimenti ex 39 tulps già comminato, il ritiro del porto d’armi.

La decisione del Tar

Nel respingere il ricorso presentato al Tar Emilia-Romagna, lo stesso, dopo aver acquisito l’istruttoria posta in essere dall’Amministrazione, ha ravvisato prima di tutto l’infondatezza della censura presentata da Tizio volta ad evidenziare la mancata comunicazione di avvio dei due procedimenti amministrativi (divieto detenzione armi e munizioni + ritiro porto d’armi) giustificando la natura cautelare dei due provvedimenti ed ha , in particolare, sostenuto l’improcedibilità del ricorso avverso il ritiro del porto d’armi poiché lo stesso, in modo consequenziale, scaturiva a livello logico dal primo provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni ex art. 39 tulps.

Il Tar basa il respingimento del ricorso presentato da Tizio sulla base delle seguenti motivazioni:

  1.  Il rinvenimento di n. 15 cartucce di cal. 22LR non denunciate delineerebbe, a detta della Prefettura, la totale superficialità e negligenza che, a sua volta, farebbe venire meno  i necessari requisiti di affidabilità necessari per possedere armi e munizioni;
  2. Per ciò che riguarda invece il ritiro del porto d’armi sportivo, il provvedimento del Questore troverebbe piena giustificazione nella natura della contestazione in relazione ai fatti storici che caratterizzano la vicenda di Tizio e, successivamente, dal presupposto e già applicato provvedimento del Prefetto ex 39 tulps.

Tizio, in sostanza, in data 10 dicembre 2011 acquistava presso l’armeria ALFA n. 100 cartucce cal. 22LR e ne faceva comunicazione alla locale Stazione dei Carabinieri in data 11 dicembre 2011. A sostegno della propria tesi egli richiama la Circolare del Min. interno del 7 agosto 2006 (nr. 557/PAS.10611-10171) al punto ove si afferma che “è parere di tale Ufficio che, anche stando al pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione, una eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui trattasi, non debba essere denunciata, in quanto non pregiudicante la ratio della norma stessa”

Il Tar, nel ravvisare l’infondatezza delle suindicate deduzioni attoree, ha evidenziato da un lato che “manca la prova circa la referibilità di detta denunzia alle cartucce effettivamente rinvenute”, anche in considerazione del fatto che i Carabinieri hanno accertato che l’armeria ALFA non ha mai commercializzato cartucce di quella specifica marca riferibile alle cartucce medesime, e dall’altro il fatto che i Carabinieri riferivano che risultava, effettuato da Tizio in data 17 dicembre 2011 presso l’armeria BETA un acquisto di n. 150 cartucce mai denunziate quantitativo che, anche aderendo alla illustrata interpretazione ministeriale dell’art. 58 TULPS, non consentirebbe di considerare questo acquisto integrativo del precedente di 100”.

L’accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, invece, ritiene che le ragioni di parte attrice (Tizio) siano da considerarsi pregevoli in quanto a logicità e legittimità.

Prima di tutto il Consiglio di Stato riporta il testo della menzionata Circolare del Min interno

“…l’art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., prescrive che deve essere denunciata all’autorità di p.s. competente qualsiasi variazione nella specie e nella quantità delle munizioni. Le finalità alla cui tutela è preposta tale ultima norma sono quelle di porre l’autorità di p.s. – in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica - nella condizione di conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (ovvero, senza licenza del Prefetto fino a un massimo di 200 cartucce per pistola o rivoltella e fino a un massimo di 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere, ex art 97 Reg. cit.). Essa, peraltro, non obbliga il detentore al costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate. Ne deriva che - come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1282 – I Sez. Pen. dell’1.12.1993) - l’obbligo di denuncia ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la relativa omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni in decremento delle munizioni stesse. Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell’orientamento della Suprema Corte, che una eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata, in quanto non pregiudica la ratio della norma in esame”.

Ebbene, deve in primo luogo rilevarsi che la citata circolare ministeriale, indipendentemente dalla sua piena conformità al dettato della legge primaria e sebbene rivolta in via diretta nei confronti degli organi periferici di Polizia, non può non assumere rilievo orientativo nei confronti dei detentori di armi e munizioni, delineando le corrette modalità di assolvimento degli obblighi comunicativi ad essi facenti capo e fondando la maturazione negli stessi di un legittimo affidamento al riguardo, con la conseguente preclusione alla qualificazione come “negligente” o “superficiale” della condotta omissiva che trovi in essa giustificazione.

Tale interpretazione è supportata dal tenore testuale dell’art. 58 R.D. n. 635/1940, ai sensi del quale

la denuncia (originaria) “deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti” e “con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità”: deve infatti ritenersi che la marca delle munizioni sia estranea alle “caratteristiche” delle stesse (a differenza, ad esempio, del calibro), le quali sono invece rappresentate dagli elementi utili a definire l’identità tipologica delle cartucce.

Essa, inoltre, è conforme – come messo in evidenza dalla circolare sopra menzionata – alla ratio delle disposizioni in esame, atteso che l’esigenza di controllo che al suindicato obbligo comunicativo si accompagna si correla al numero ed alla tipologia di munizioni, mentre è estranea a profili di ordine meramente merceologico (come, appunto, la marca).

Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, l’obbligo comunicativo avente ad oggetto l’acquisto delle munizioni può considerarsi regolarmente assolto una tantum, restando insensibile alle variazioni che eventualmente si verifichino sotto il profilo quantitativo (purché entro il limite massimo definito dalla denuncia).

Le considerazioni che precedono consentono quindi di apprezzare la non condivisibilità della sentenza appellata, laddove, al fine di escludere la rilevanza della denuncia dell’11 dicembre 2011, pone l’accento sulla non corrispondenza tra la marca delle cartucce rinvenute presso l’abitazione dell’appellante e quella delle munizioni commercializzate dall’esercente presso il quale il predetto ebbe ad effettuare l’acquisto.

Ma la sentenza appellata non può essere seguita nemmeno laddove, ponendosi (in via di mera ipotesi) nel solco interpretativo tracciato dalla menzionata circolare, pone l’accento, per escluderne la rilevanza, sul successivo acquisto effettuato dall’appellante, in data 17 dicembre 2011, presso la diversa armeria -OMISSIS-di n. 150 cartucce mai denunciate.

Invero, indipendentemente dalla contestazione fatta dalla parte appellante in ordine alla conformità all’originale del relativo documento (rappresentato dal registro di vendita detenuto dalla suddetta armeria), deve osservarsi che, nella fattispecie in esame, non è in contestazione la mancata denuncia delle cartucce acquistate in quella occasione (eventualmente nel numero – di 50 - eccedente quello originariamente denunciato), né (per le ragioni illustrate) la diversa marca delle cartucce acquistate nelle due occasioni ovvero, rispetto ad esse, di quelle rinvenute presso l’abitazione dell’appellante, ma la detenzione da parte del suddetto, alla data dell’accertamento, di cartucce non denunciate, in un numero (15), tuttavia, pienamente compreso in quello oggetto della comunicazione fatta ai Carabinieri in data 11 dicembre 2011.

Per le ragioni illustrate, quindi, la tesi attorea – intesa a dedurre, quantomeno per ragioni inerenti alla buona fede dell’appellante, che ha conformato la sua condotta all’interpretazione delle pertinenti disposizioni resa dall’Autorità ministeriale, l’infondatezza della prognosi di pericolosità formulata dall’Amministrazione con l’impugnato provvedimento di divieto – deve essere accolta.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie i ricorsi introduttivi dei giudizi (riuniti) di primo grado ed annulla i provvedimenti impugnati.

Normative di riferimento

Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773)

Regolamento di attuazione del Tulps (R.G.  6 maggio 1940 n. 635)

Circolari di riferimento

Circolare del Min. interno del 7 agosto 2006 (nr. 557/PAS.10611-10171)

Video: Nuova sentenza del Consiglio di stato su reintegro con munizioni di diversa marca


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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