Motivi ostativi al rilascio del porto d’armi: evoluzioni della giurisprudenza in un mondo che cambia  

Gli obblighi dell’Amministrazione

Partiamo dagli obblighi che la legge impone all’Amministrazione, soprattutto quando si parla di procedimenti su istanza del cittadino, come può appunto essere una richiesta di primo rilascio o altrimenti rinnovo di porto d’armi. Prima di tutto l’Amministrazione deve esercitare le proprie funzioni in modo assolutamente terzo ed imparziale; questo significa che, l’istanza del cittadino, dovrà essere vagliata sulla base dei principi che regolano la materia sia sul piano prettamente legale che, quando lo si richiede, costituzionale. Assolutamente altri interessi non dovranno avere alcun ruolo sulla valutazione finale. In tale caso si avrà un provvedimento, eventualmente di diniego del porto d’armi, per nulla terzo ed assolutamente ingiusto. E di conseguenza assolutamente impugnabile nelle opportune sedi.

Limiti alla discrezionalità dell’Amministrazione

Sappiamo che l’Amministrazione, spesso e volentieri, “blinda” i propri provvedimento dietro quel potere di ampia discrezionalità valutativa che proprio la legge gli riconosce e che, troppo spesso in passato, ha rappresentato un muro quasi insormontabile in sede di impugnativa di eventuali provvedimenti considerati ingiusti.

Per fortuna, però, il diritto è materia liquida che, nel tempo, si evolve e spesso lo fa verso gli interessi del cittadino. È intervenuto il Consiglio di Stato, con una importante sentenza (n. 72830 del 2022) che ha chiarito come sia fatto obbligo nei confronti dell’Amministrazione, di motivare in modo congruo, obiettivo e logico eventuali provvedimenti che vadano a limitare la sfera personale del cittadino. La sentenza si inserisce, a gamba tesa, nel novero di quelle sentenze che fanno svoltare la materia interpretativa del diritto delle armi e che, certamente, possono rappresentare un utilissimo strumento per ogni appassionato che voglia farsi giustizia, ovviamente nelle sedi opportune e con gli strumenti previsti dalla legge.

Vecchi precedenti penali: pesano sempre ?

Anche in questo caso possiamo dire come, negli ultimi anni, si è assistito a tutta una serie di sentenze (Cassazione e Consiglio di Stato) che hanno controbilanciato il peso di eventuali vecchi precedenti di natura penale. In particolare si è affermato, in più sentenze  delle maggiori magistrature, come una condotta di vita del cittadino improntata al vivere civile ed al rispetto delle regole sia perfettamente in linea con quella piena affidabilità richiesta dalla legge per avere armi.

Appare però chiaro che la natura del precedente mantiene il proprio peso sul giudizio prognostico: un precedente per tentato omicidio avrà un peso totalmente differente rispetto ad un precedente per furto.

Altri elementi di cui si è controbilanciato il peso riguardano, per esempio, il consumo di alcool. Moltissime sentenze, ultimamente, hanno affermato come un singolo evento riguardante lo stato d’ebbrezza alla guida potrebbe non per forza comportare un diniego di licenza di porto d’armi. Chiaro che l’evento dovrà rimanere a sé stante, nel senso che non si potrà in alcun modo considerare come non ostativo al rilascio del porto d’armi, ad esempio, la provocazione di un incidente stradale con feriti proprio a causa dello stato d’ebbrezza. Anche questo elemento dovrà essere ricordato dal cittadino che eventualmente vorrà far valere in tribunale le proprie ragioni.

I social e il porto d’armi

Ricordiamoci sempre che, negli anni in cui stiamo vivendo, il ruolo dei social è certamente importante nella vita di tutti noi, tant’è che lo stesso legislatore ha dovuto adeguarsi, andando a regolare alcune situazioni verificabili all’interno di un contesto social. La Cassazione, con sent. 28675 del 2022 si è preoccupata proprio di analizzare in che contesto (gruppi whatsapp) si può o meno integrare il reato di diffamazione e quello di ingiuria, con conseguenze non sempre scontatissime sul piano del diritto delle armi e della titolarità delle licenze di porto d’armi.

Anche qui, noi di All4shooters abbiamo analizzato il tema e vi rimandiamo sul nostro portale per l’articolo sul tema.

Normative di riferimento

Artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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