Una lite in strada giustifica la revoca del porto d’armi

Il caso

Analisi: revoca del porto d’armi per una lite in strada e giudizio di inaffidabilità

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: primo rilascio o rinnovo del porto d’armi sportivo

A chi si rivolge: chiunque sia titolare di porto d’armi o ne voglia richiedere uno

Normative di riferimento: Artt. 11 e 43 tulps

Tizio eredità una serie di armi  ad aria compressa dal padre deceduto e decide quindi di fare richiesta per un primo rilascio di licenza di porto d’armi sportivo. In sede di istruttoria emergeva a suo carico una segnalazione, vecchia di più di quindici anni, poiché in passato, essendosi accorto che un’altra autovettura occupava il parcheggio a cui lo stesso Tizio aveva diritto, decideva deliberatamente di rompere il tergicristallo del lunotto posteriore dell’auto che abusivamente occupava il suo posto.

La Questura quindi deciderà per un diniego di primo rilascio adducendo l’evento, seppur assai risalente nel tempo, come dimostrativo di una non piena affidabilità del richiedente al rilascio del ed alla titolarità del porto d’armi.

Il ricorso

Tizio proporrà ricorso nei confronti della decisione, a sua detta parziale ed arbitraria.

In particolare sosterrà come la decisione non abbia considerato il fatto che l’evento sia stato isolato nel tempo e che dallo stesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo.

Né il TAR e tantomeno il Consiglio di Stato sentiranno ragioni: Tizio, poiché ha “reagito male”, non può essere considerato come affidabile per possedere armi.

Il rigetto del ricorso

Vediamo adesso i motivi che hanno portato al rigetto del ricorso da parte prima del Tar Lombardia e successivamente da parte del Consiglio di Stato.

  1. Il porto d’armi non è un diritto, ma è una deroga ad un generico divieto. Questo è il primo motivo su cui il rigetto del ricorso si basa. L’avere armi è quindi una gentile concessione, se così vogliamo dirla, che il legislatore fa nei confronti di persone che siano considerate affidabili.
  2. Il controllo che l’Amministrazione fa nei confronti dei richiedenti il porto d’armi deve essere assai discrezionale e molto approfondito. Leggendo il testo della sentenza,  i giudici del Consiglio di Stato dicono chiaramente come, poiché si tratta di armi, la valutazione circa la concessione o meno di autorizzazioni di Polizia deve essere approfondita e assai discrezionale.
  3. Non è necessario che gli elementi di condotta del soggetto siano penalmente rilevanti. Da questo punto di vista, il Consiglio di Stato è chiarissimo. Per giustificare un divieto di detenzione armi oppure una revoca del porto d’armi oppure un mancato primo rilascio o altrimenti rinnovo, non è necessario ne che la condotta abbia avuto per forza rilevanza a livello penale e tantomeno che si sia, nei fatti e nella pratica, consumata. Può infatti l’Amministrazione togliere il porto d’armi anche quando l’abuso delle armi sia solo potenziale, e non fattuale. L’importante è che il comportamento dell’interessato sia ascrivibile alla mancata buona condotta.

Applicando quindi i principi di cui sopra, il Consiglio di Stato darà ragione alla Questura che ha negato il primo rilascio del porto d’armi. In particolare, il fatto che Tizio abbia reagito in quel modo è sintomatico di una mancanza di autocontrollo e contrario alle comuni regole di civile convivenza.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com