Licenze professionali in materia di armi dopo il D.lgs 104/2018

D.lgs 10 agosto 2018 n. 104 e nuove nozioni  

Il D.lgs del 10 agosto 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2018,  ha recepito, nel nostro Paese, la nuova direttiva europea armi n. 853 del 2017. Molte sono state le novità introdotte.

Partiamo, in modo schematico, dalle nuove nozioni introdotte dall’approvazione del D.lgs. di cui al paragrafo.

Il D.lgs. 10 agosto 2018 n. 104 introduce, nel nostro ordinamento, le seguenti nuove definizioni:


  1. Nuova nozione di intermediario che identifica le attività suscettibili di essere svolte da questa tipologia di operatore economico nelle seguenti operazioni: negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni, nonché alla organizzazione del trasferimento di armi da fuoco o parti di esse o munizioni all’interno dello Stato o di altro Paese dell’Unione Europea, nonché da e verso l’area “extra UE”. Si sottilinea che in questa definizione NON rientrano la figura di armaiolo e tantomeno la figura del semplice esercente attività di trasporto
  2. Nuova nozione di armaiolo, introducendo una nozione più declinata alle attività che questa figura può svolgere (art. 1bis, comma 1, lett. G. del D.lgs 527 del 1992)
  3. Nuova definizione di parte d’arma la quale oggi viene a ricomprendere soltanto le componenti essenziali  di cui viene fornita una puntuale elencazione all’art. 1-bis comma 1 lett. B del D.lgs 527 del 1992.

Sul piano strettamente nozionistico il D.lgs 104 del 2018 introduce anche altre nuove nozioni. In questo articolo ci interessano solo quelle di cui sopra.

I nuovi segni distintivi

Sempre nell’ambito delle licenze professionali nel settore armiero, un’altra interessante novità è quella relativa ai segni distintivi da apporre sulle armi e su parti di esse. Il D.lgs interviene a modificare l’art. 11 della legge 110 del 1975.

Anche qui abbiamo un cambiamento sul piano nozionistico e lessicale. Viene introdotta al dicitura “marcatura unica” in luogo della vecchia “immatricolazione” indicando le operazioni mediante le quali vengono apposti i segni distintivi.

La marcatura deve essere apposta sulle armi ovvero sulle parti di arma . Tale marcatura deve essere apposta sul telaio o sul fusto su altra parte dell’arma stessa, Tale marcatura potrà quindi essere apposta sul fusto, telaio o carcassa a condizione che sia facilmente ispezionabile senza dover per forza adoperare attrezzi per lo smontaggio.

Misure di semplificazione degli oneri a carico degli operatori economici

Per quanto riguarda il settore relativo alle professioni in ambito armiero, una interessante novità è quella inerente ad alcune semplificazioni degli oneri a carico di operatori economici. In particolare l’art. 3, comma 1, lett. A) del citato decreto introduce alcune previsioni all’interno dell’art. 31 TULPS. In questo modo viene concesso ai fabbricanti di armi diverse da quelle da guerra e tipo-guerra, di rottamare all’interno dei siti di fabbricazione indicati in licenza, le parti d’arma prodotte dai medesimi fabbricanti, non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della prescritta marcatura  altri segni distintivi.

Le avvenute operazioni di rottamazione dovranno obbligatoriamente essere annotate nel registro di cui all’art. 35 TULPS.

Altra semplificazione introdotta è quella relativa alle semplificate modalità di avviso di trasporto. L’art. di riferimento è l’art. 3, comma1, lett. C). Viene infatti introdotto all’art. 34 TULPS un terzo e aggiuntivo comma che prevede che i titolari di licenza di trasporto di cui al’art. 31 TULPS assolvano l’obbligo di avviso di trasporto mediante avviso al Questore effettuata almeno 48 ore prima del trasporto anche per via telematica. La comunicazione, in questo caso, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal Questore.

Tale comunicazione dovrà obbligatoriamente accompagnare le armi oggetto di trasporto durante lo stesso.

Modifica al regime amministrativo degli intermediari

Altra modifica è quella inerente al nuovo regime amministrativo degli intermediari e dei relativi oneri. L’art. 3, comma 1, lett. B ) del D.lgs 104 del 2018 va ad integrare l’art. 31-bis del TULPS assoggettando anche gli intermediari, che abbiano la materia disponibilità delle armi o parti oggetto di intermediazione, all’obbligo di tenuta dei registri previsti dagli artt. 35 e 55 del TULPS sui quali andranno annotate le operazioni effettuate.

Compravendita di armi a distanza

Altra novità che, seppur indirettamente, tocca gli operatori professionali nel settore armieri è certamente quella relativa ai contratti di compravendita di armi a distanza.

Viene infatti modificato l’art. 17 della legge 110 del 1975 che in origine disciplinava solo l’acquisto di armi per corrispondenza.

La nuova normativa prevede prima di tutto che l’acquisto a distanza possa essere posto in essere o per corrispondenza o mediante altre modalità di contrattazione previste dall’art. 45, lett. G) del D.lgs 6 settembre 2005 n. 206.

Non viene più richiesto il nulla osta all’acquisto. La nuova normativa, infatti, stabilisce che nel rispetto della pubblica sicurezza e delle norme in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intra-comunitari- gli acquisti a distanza possono essere effettuati sia da operatori economici autorizzati a svolgere attività industriali o commerciali in materia di armi, sia da soggetti privati.

Tali armi dovranno essere ritirate presso un titolare di licenza per minuta vendita di armi comuni da sparo oppure presso un intermediario di cui all’art. 31-bis del TULPS.

La ditta che sarà chiamata ad effettuare il trasporto sarà obbligata a produrre documentazione alla Questura del territorio ove risiede l’acquirente o al competente Comando dei Carabinieri. Tale comunicazione nell’interesse pieno della tracciabilità e della pubblica sicurezza non potrà essere inviata più tardi del momento in cui inizia il trasporto.

Normative di riferimento

Nuova direttiva europea Armi Dir. 853/2017

D.lgs 10 agosto 2018 n. 104

Regio Decreto 18 giungo 1931 n. 773 Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza

Legge 18 aprile 1975 n. 110

D.lgs 527  del 30 dicembre  1992

D.lgs 206 del 6 settembre 2005

Circolari di riferimento

Circolare interpretativa Ministero dell’Interno – Ufficio per gli affari Polizia Amministrativa e sociale 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12/09/2018 scaricabile QUI


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com