Legittima difesa: una nuova sentenza della Cassazione

I fatti

B.C. veniva condannato da parte della Corte d’Appello di Roma alla pena detentiva di anni tre confermando la condanna emessa in primo grado per aver questi commesso il reato di lesioni gravi di cui all’art. 582 c.p.

Il contesto dei fatti è quello di un litigio per futili motivi degenerato nella condotta dell’imputato il quale, pugile professionista, ha deliberatamente colpito al volto ed al tronco la vittima (D.T.T.), procurandogli ematomi ed edema cerebrale, frattura di alcune ossa del volto causando indebolimento permanente del braccio sinistro e dell’apparato cognitivi-neurologico.

B.C. assistito dal proprio legale, decide di proporre ricorso impugnando la sentenza di condanna di secondo grado adducendo le seguenti che, di seguito, andremo ad esporre. Prima di tutto, a detta della difesa, vi sarebbe stata palese violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al presunto eccesso colposo di legittima difesa. La vittima avrebbe infatti minacciato senza alcun motivo B.C. addirittura arrivando a mettergli le mani al collo. Non si sarebbe tenuto conto anche del fatto che il litigio si è avuto in piena notte e che la vittima fosse soggetto conosciuto nel quartiere di certo come persona pericolosa e, proprio al momenti dei fatti, in preda ai fumi dell’alcool e degli stupefacenti.  Si sosteneva, inoltre, come le conseguenze gravi subite dalla vittima in realtà non erano state causate dai colpi da B.C. inferti ma dalla caduta in terra sempre a causa dell’evidente stato di alterazione. 

Eccesso colposo di legittima difesa 

A questo punto è necessario parlare dell’eccesso di legittima difesa e dell’eccesso colposo della stessa. È necessario ricordare in questa sede come per parlare di eccesso colposo di legittima difesa si debbano prima di tutto analizzare le premesse e le condizioni esplicitamente previste dall’art. 52 del Codice Penale.  Non può infatti sussistere l’eccesso colposo previsto dall’art. 55 del Codice Penale. Semplificando: dal momento in cui non vi siano i presupposti logici esplicitamente previsti dall’art. 52 c.p. è impossibile parlare dell’eccesso colposo della stessa legittima difesa. Per valutare infatti se una difesa sia stata più o meno legittima e se l’eccesso sia stato volontario o altrimenti colposo si dovranno valutare tutti gli elementi costitutivi della difesa stessa. Fatta questa valutazione sarà necessario farne una nuova stabilendo se la reazione difensiva successiva ad una valutazione delle circostanze sia stata dettata da un errore di valutazione o, altrimenti, da una scelta posta in essere deliberatamente. Detta ancor più semplicemente si ha eccesso colposo di legittima difesa dal momento in cui la proporzione tra offesa e difesa sia venuta meno per colpa, precipitazione,   imprudenza o imperizia.

La sentenza 

Il ricorso viene dichiarato manifestamente infondato e quindi non accolto. In particolare i giudici ritengono che B.C. abbia agito in modo del tutto consapevole anche dopo una attenta valutazione della situazione non tenendo nemmeno conto della sua capacità offensiva acquisita grazie all’attività di pugile professionista. 


Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

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