Legittima difesa: la nuova sentenza della Corte di Cassazione

I fatti

Il tribunale di Marsala rigettava la richiesta presentata da A.S. il quale chiedeva la revoca della sentenza di condanna emessa il 6/12/2016 (irrevocabile il 6/11/2018) con la quale lo stesso giudice condannava A.S. alla pena di anni nove  quattro mesi di reclusione per delitto di omicidio volontario nei confronti di P.I. commesso in data 10/1/2016.

Il condannato sosteneva la legittimità della propria richiesta appellandosi alla modifica delle scriminanti in materia di legittima difesa introdotte nel nostro sistema giuridico con l’approvazione della nuova legge sulla legittima difesa (legge n. 36 del 2019). In particolare, secondo la difesa, doveva applicarsi quanto previsto dal’art. 673 del codice di procedura penale dovendo considerarsi omologabili le situazioni disciplinate dalla norma (abrogazione di norma incriminatrice, dichiarazione di eventuale incostituzionalità) alla introduzione o rimodulazione di una scriminante, come avvenuto per la legittima difesa con la legge sopra citata.

Secondo il giudice, invece, tale omologazione delle condizioni dalla difesa sostenute non era effettivamente applicabile, in quanto la previsione dell’art. 673 del c.p.p. è tassativa.

L’interessato quindi proponeva ricorso sostenendo, sostanzialmente, errata applicazione della legge penale ed inosservanza della normativa processuale relativamente all’applicazione del 673 c.p.p.

Senza riportare qui di seguito i complessi ragionamenti del giudicante, possiamo affermate, sintetizzando, che il ricorso è da considerarsi inammissibile per i motivi che andremo, di seguito, ad elencare.

Le motivazioni

Nella sentenza la Cassazione, fin da subito, dichiara di rifarsi ad una sentenza già emessa in passato (sentenza n. 14161 del 20 febbraio 2020).

Secondo la difesa andrebbe applicato l’art. 673 del c.p.p. estendendolo ai casi nei quali, in virtù dell’ampliamento dell’area di applicazione di una scriminante – nella specie concernente la legittima difesa -  verrebbe meno l’antigiuridicità del fatto di reato oggetto di una condanna irrevocabile, analogamente a quanto accade in conseguenza dei fenomeni di abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità di una norma incriminatrice.

Rifacendosi in questo caso ad una passata sentenza della Corte Costituzionale del 25.3.1996, con la quale venne dichiarata infondata la questione della costituzionalità del 673 c.p.p., la Cassazione, in questo caso, riporta testualmente quanto stabilito dalla Corte Costituzionale. Semplificando, la Corte costituzionale conferma che in casi come quello in esame non è possibile l’applicazione dell’art. 673 c.p.p.

Quindi, andando a semplificare, possiamo affermare senza dubbio che chi sia stato condannato prima che il parlamento allargasse i confini giuridici della legittima difesa, non potrà chiedere la revoca della sentenza definitiva.

Sentenze di riferimento

Corte di Cassazione I sez. pen. 37430 del 2020

Corte di Cassazione n. 14161 del 20 febbraio 2020

Corte Costituzionale sent. 25 marzo 1996

Normative di riferimento

Nuova legge sulla legittima difesa legge 36 del 2019

Art. 673 c.p.p.

Art. 52 c.p.

Scarica qui il pdf con la sentenza


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com  

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