Legittima difesa e retroattività: la nuova sentenza della Cassazione

La nuova legge sulla legittima difesa

Con legge n. 36 del 2019 è stata introdotta nel nostro paese la nuova normativa in materia di legittima difesa. Tra le molteplici novità introdotte, che non saranno analizzate completamente in questo articolo per ragioni di convenienza espositiva e per i quali vi rimandiamo ai nostri articoli sull’argomento, c’è stata la nuova formulazione dell’art. 52 del Codice penale. In particolare sono state introdotte le seguenti modifiche:

  1. Secondo comma dell’art. 52: è stato introdotta la costante e sempre valida proporzionalità tra offesa e legittima difesa nei casi elencati dall’art. 614 del codice penale quando taluno nei luoghi ove vive, dimora o lavora, utilizza un’arma legittimamente detenuta per difendere la propria incolumità, l’incolumità dei propri beni e dei propri famigliari. In particolare è legittimo difendere i propri beni anche e soprattutto quando non vi è desistenza da parte del reo nel porre in essere l’attività criminosa;
  2. Introduzione del 4° comma che stabilisce testualmente: “[…] agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia o uso di armi o altri mezzi di coazione fisica, posta in essere da una o più persone;
  3. Le disposizione dei due commi precedenti (2° e 4°) si applicano anche quando il fatto sia avvenuto all’interno di altro luogo ove venga esercitata attività commerciale, professionale o imprenditoriale;

La fattispecie

Il Tribunale di Cuneo respingeva il ricorso presentato da Caio con il quale questo richiedeva la revoca della sentenza di condanna emessa in data 17/6/2015 (irrevocabile dal 20/4/2018) con la quale lo stesso Tribunale lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione per il reato di tentato omicidio.

Le ragioni di Caio sono riassumibili in questo modo (spieghiamo in modo semplice): l’art. 673 del Codice di procedura penale stabilisce quanto segue: “nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione abolisce la sentenza di condanna o il decreto penale, dichiarando che il fatto non costituisce reato ed adotta i provvedimenti conseguenti”.

La legittima difesa viene considerata una scriminante, cioè una fattispecie in presenza della quale il fatto che avrebbe rappresentato un fatto antigiuridico, invece viene considerato come legittimo. Un elemento che solleva chi lo pone in essere dalla responsabilità derivante dall’aver operato appunto per legittima difesa. Il tutto ovviamente non è automatico, ma devono presentarsi le condizioni che la legge considera, appunto, come legittima difesa e quindi scriminanti.

Il Tribunale rigetta questo ricorso. Il motivo è semplice. Stando a quanto evidenziato dal Tribunale  è necessario prima di tutto considerare come tassative le fattispecie previste dal 673 del Cpp. Quindi l’applicazione della revoca della sentenza di condanna è possibile solo quando la nuova normativa che fa perdere valore di reato ad un fatto opera su un’altra normativa, quindi una vera e propria legge o atto avente forza di legge, o quando questa viene dichiarata come incostituzionale.

Ben diverso è il discorso relativo alle scriminanti, che vengono considerate, giustamente, come elementi che emergono dai fatti veri e propri il cui apprezzamento è rimesso al giudice. Quindi l’art. 673 e quindi l’abolizione della sentenza di condanna non è applicabile.

La sentenza

Dopo aver presentato il ricorso, Caio vede rigettato il proprio ricorso anche in Cassazione. Gli elementi che i giudici di legittimità hanno addotto sono, sostanzialmente, gli stessi del Tribunale di Cuneo.

La fattispecie, sul piano giuridico, viene argomentata in modo puntuale dagli Ermellini, ma per ragioni di chiarezza e di fruibilità dei nostri articoli, andremo a fare una rapidissima sintesi di quanto dai giudici stabilito.

La Cassazione afferma sostanzialmente la possibilità di porre in essere un annullamento di una sentenza di condanna che non abbia considerato la scriminante della legittima difesa e quindi l’applicazione del nuovo art. 52 del cod. penale  ma adduce come elemento avvalorante un provvedimento del genere il fatto che dalla sentenza di condanna dovranno obbligatoriamente essere evincibili quegli elementi che, dopo aver delineato la fattispecie, avrebbero potuto far rientrare la stessa, e quindi il fatto, nel novero di ciò che la nuova legge sulla legittima difesa non considera reato e quindi ponendo in essere quel fatto non si è responsabili.

Normative di riferimento

Codice di procedura penale

Codice penale

Legge n. 36 del 2019


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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com