Legittima difesa domiciliare

La riforma della legittima difesa punto per punto 

Partiamo, prima di tutto, dalla riforma della legge sulla legittima difesa che è stata approvata nel 2019. 

  1. Modifica dell’art. 52 del Codice penale. Una prima, interessante, modifica ha riguardato l’art. 52 del Codice penale del quale leggiamo insieme il testo: Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui, contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.  Leggendo questo articolo, emergono tutta una serie di elementi interessanti. Prima di tutto, viene mantenuta la necessaria proporzionalità tra l’offesa ricevuta (nei nostri confronti o, ad esempio, nei confronti di un nostro congiunto) e la difesa avverso tale offesa. L’offesa deve necessariamente essere attuale, nel senso che l’azione di difendersi deve, sul piano temporale, compiersi nell’immediatezza dell’offesa ricevuta. 
  2. Offesa e difesa sono sempre proporzionate quando si usa un’arma per difendere la propria o altrui incolumità o i propri beni quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Questo punto merita particolare attenzione. Prima di tutto il riferimento è all’art. 614 del Codice penale. Nel senso che la difesa, effettuata con l’arma legittimamente e legalmente detenuta, è intesa sempre come proporzionata all’offesa nel caso in cui qualcuno si introduce nella privata dimora altrui, o pertinenze di essa contro la volontà espressa o tacita del proprietario, in modo clandestino o con inganno, ed il proprietario si trovi costretto a difendere la propria o altrui incolumità. Il discorso è il medesimo nel caso in cui a doversi difendere siano i propri beni nel caso in cui non vi fosse desistenza da parte del malintenzionato e vi sia pericolo, concreto ed attuale, di aggressione da parte di quest’ultimo. Medesimo discorso valido nel caso in cui la fattispecie si presenti in luoghi in cui si esercita attività professionale, imprenditoriale o commerciale. È intesa, sempre, come legittima difesa, l’azione posta in essere da parte di chi si trovi costretto a respingere l’intrusione posta in essere, con minaccia, violenza, armi o altro mezzo di coazione fisica da parte di una o più persone. 
  3. Modifica dell’art. 52 del Codice penale: eccesso colposo. Interessante è la modifica intervenuta nei confronti dell’art. 52 del Codice penale da parte della nuova legge sulla legittima difesa. In particolare è prevista la non punibilità in caso di legittima difesa domiciliare nel caso in cui chi si è difeso si trovava in stato di grave turbamento e minorata difesa e si è trovato costretto a farlo per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. 
  4. Viene inoltre previsto che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona fisica. 

I nostri consigli pronto uso 

Ricapitolando, quando si è aggrediti nel proprio domicilio la difesa è sempre intesa come proporzionata all’offesa. Si può respingere l’intrusione violenta o minacciosa senza essere punibili per aver agito in situazione di minorata difesa o in stato di grave turbamento o pericolo che sia in atto.

Normative di riferimento: Codice Penale

Legge del 26 aprile 2019 n. 36


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com