Legittima difesa domiciliare e concetto di grave turbamento: chiarimenti normativi e giurisprudenziali

Iniziamo il nostro articolo andando  a vedere, prima di tutto, la legge sulla legittima difesa. Il legislatore del 2019, con l’approvazione della legge sulla legittima difesa (legge del 26 aprile 2019 . 36) ha, di fatto, riformato la disciplina sulla legittima difesa nel nostro ordinamento penale. Vediamo quindi, punto per punto, cosa ha introdotto la nuova legge sulla legittima difesa:

  1.  Modifica dell’art. 52 del Codice penale. Una prima, interessante, modifica ha riguardato l’art. 52 del Codice penale del quale leggiamo insieme il testo: Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui, contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.  Leggendo questo articolo, emergono tutta una serie di elementi interessanti. Prima di tutto, viene mantenuta la necessaria proporzionalità tra l’offesa ricevuta (nei nostri confronti o, ad esempio, nei confronti di un nostro congiunto) e la difesa avverso tale offesa. L’offesa deve necessariamente essere attuale, nel senso che l’azione di difendersi deve, sul piano temporale, compiersi nell’immediatezza dell’offesa ricevuta. 
  2. Offesa e difesa sono sempre proporzionate quando si usa un’arma per difendere la propria o altrui incolumità o i propri beni quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Questo punto merita particolare attenzione. Prima di tutto il riferimento è all’art. 614 del Codice penale. Nel senso che la difesa, effettuata con l’arma legittimamente e legalmente detenuta, è intesa sempre come proporzionata all’offesa nel caso in cui qualcuno si introduce nella privata dimora altrui, o pertinenze di essa contro la volontà espressa o tacita del proprietario, in modo clandestino o con inganno, ed il proprietario si trovi costretto a difendere la propria o altrui incolumità. Il discorso è il medesimo nel caso in cui a doversi difendere siano i propri beni nel caso in cui non vi fosse desistenza da parte del malintenzionato e vi sia pericolo, concreto ed attuale, di aggressione da parte di quest’ultimo. Medesimo discorso valido nel caso in cui la fattispecie si presenti in luoghi in cui si esercita attività professionale, imprenditoriale o commerciale. È intesa, sempre, come legittima difesa, l’azione posta in essere da parte di chi si trovi costretto a respingere l’intrusione posta in essere, con minaccia, violenza, armi o altro mezzo di coazione fisica da parte di una o più persone. 
  3. Modifica dell’art. 52 del Codice penale: eccesso colposo. Interessante è la modifica intervenuta nei confronti dell’art. 52 del Codice penale da parte della nuova legge sulla legittima difesa. In particolare è prevista la non punibilità in caso di legittima difesa domiciliare nel caso in cui chi si è difeso si trovava in stato di grave turbamento e minorata difesa e si è trovato costretto a farlo per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. 
  4. Viene inoltre previsto che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona fisica.

Concetto di grave turbamento ed orientamenti giurisprudenziali

Veniamo adesso ad analizzare il concetto di “grave turbamento” che rappresenta, nella sostanza, il cardine dell’intero nuovo impianto normativo. Come abbiamo di certo imparato, la legge necessita di una interpretazione che viene offerta dai tribunali e dalle magistrature superiori che, in particolare, affermano quello che viene definito orientamento giurisprudenziale in materia. Nel senso che le magistrature superiori offrono quel “modo corretto” in cui una certa legge va interpretata. Lo stesso accade, come è ovvio, per quanto riguarda il concetto di grave turbamento. Vediamo quindi qualche sentenza della Corte di Cassazione per capire meglio di cosa stiamo parlando.

Sentenza n. 49883/2019 Corte di Cassazione

Prima di tutto, secondo questa sentenza, non può mai considerarsi esente da responsabilità penale colui che utilizza l’arma per difendersi da chi, seppur ancora illegittimamente all’interno del domicilio, non stia tenendo comportamenti tali da arrecare grave offesa alla sicurezza della persona o dei suoi cari o beni. In sostanza, se il ladro entra illegittimamente ma non vi minaccia e non vi aggredisce, se gli sparate avete comunque una responsabilità di carattere penale.

Alla luce della nuova legge sulla legittima difesa, nel momento in cui la difesa si dovesse avere per proteggere non già la propria incolumità o quella dei propri cari, ma quella dei propri beni e dei propri averi, a quel punto si applicherà il principio di proporzionalità tra offesa e difesa ove il malintenzionato non desista.

Ai sensi della legge 36/2019 colui che agisce per difendere se stesso o i propri cari trovandosi in stato di “grave turbamento” vedrà certamente ridotta la propria responsabilità penale. In questo caso, quindi, si riduce notevolmente l’ambito di applicazione dell’eccesso colposo di legittima difesa.

Come si valuta il grave turbamento ? Bene secondo la Cassazione lo stato di “grave turbamento” deve basarsi su dei parametri che siano oggettivi pertanto si dovranno escludere, in modo categorico, quegli stati d’animo già preesistenti alla vicenda (es. un litigio avvenuto prima della rapina che ha reso nervosa la vittima o il fatto che la vittima stia affrontando un divorzio) o comunque stati d’animo derivanti da vicende esterne ed estranee al fatto. In particolare, poi, secondo la Cassazione, si dovrà valutare (lo spieghiamo in modo semplice) se nel frangente dell’aggressione la vittima si sia trovata in una situazione così grave e pericolosa da scusargli il fatto che la stessa non abbia potuto valutare, in modo calmo e freddo, il fatto che magari sparare al ladro costituisse eccesso di legittima difesa.

Normative di riferimento

Legge n. 36 del 26 aprile 2019

Sentenze di riferimento

Sentenza 49883/2019 Corte di Cassazione



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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