La licenza di minuta vendita di armi: l’armeria
Cari amici, nel caso in cui vogliate aprire la vostra armeria, sarà necessario ottenere la licenza di minuta vendita di armi comuni ai sensi dell’art. 31 TULPS. Di seguito vediamo i passaggi necessari per ottenere tale licenza:
- Sarà prima di tutto necessario superare l’esame di abilitazione tecnica per la vendita di armi comuni dinanzi alla Commissione Tecnica Provinciale presso una qualsiasi prefettura in Italia;
- A questo punto sarà obbligatorio presentare istanza di rilascio della suddetta licenza alla Questura competente nel territorio ove intenderete svolgere la vostra attività;
- A questo punto la Questura nominerà una commissione che valuterà l’idoneità dei locali ove vorrete svolgere la vostra attività; nel caso in cui i locali non dovessero risultare idonei, sarete obbligati ad apportare le necessarie modifiche affinché gli stessi siano sicuri e che sia tutelata e garantita la pubblica sicurezza;
Altra licenza necessaria per chi volesse aprire una armeria, sarà certamente quella relativa alla minuta vendita di materiali esplodenti ai sensi dell’art. 47 TULPS e All. b, Cap. VI del Reg. TULPS seguendo i necessari passaggi:
- Anche in questo caso sarete chiamati a sostenere il relativo esami di abilitazione tecnica dinanzi alla CTT;
- Come sopra la questura, anche in questo caso, nominerà la commissione per verificare l’idoneità dei locali ove si intende svolgere tale attività; nel caso in cui i locali non dovessero risultare idonei, sarete chiamati ad apporre le modifiche prescritte dalla Questura;
Il riparatore di armi comuni
Vediamo ora una figura molto interessante, e cioè la figura del riparatore di armi comuni. Vediamo nel dettaglio chi è il riparatore di armi comuni, cosa fa, ed in particolare quali sono i passaggi necessari per ottenere la licenza. Per divenire riparatore di armi comuni è necessario ottenere la titolarità della licenza prevista dall’art. 31 del Tulps.
I passaggi da seguire sono i seguenti:
- Prima di tutto, sarà necessario sostenere il relativo esame di abilitazione tecnica per la riparazione di armi comuni dinanzi la Commissione Tecnica Territoriale. Tale esame è possibile sostenerlo in qualsiasi Prefettura del territorio italiano;
- Successivamente sarà necessario presentare istanza di rilascio della suddetta licenza alla Questura della provincia ove si intende esercitare tale attività.
- A questo punto la Questura nominerà una commissione che verificherà l’idoneità dei locali ove si intende svolgere tale attività.
- Una volta ottenuta l’idoneità dei suddetti locali, la Questura procederà al rilascio della licenza.
L’intermediario di armi comuni
La figura dell’intermediario di armi comuni è prevista da diverse normative attualmente in vigore. Prima di tutto, come sopra, dall’art. 31bis del Tulps ma anche dall’art. 1bis, comma 1, lett. F) del D.lgs. 527 del 1992 come modificato dal D.lgs. 104 del 2018, da due circolari e cioè la Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/012821/10900(27)9 del 28.07.2014 e nr. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12.09.2018.
Vediamo, quindi, la definizione di questa particolare figura professionale. Si definisce “intermediario”, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attività di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilità di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attività professionale consistente integralmente o in parte: 1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni; 2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa”.
La licenza è conseguibile seguendo i seguenti passaggi:
- Sarà necessario ottenere la licenza di cui all’art. 31bis del Tulps;
- Sarà quindi necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica per intermediario di armi comuni presso una qualsiasi Prefettura del territorio italiano dinanzi ad una Commissione Tecnica Territoriale;
- La validità della licenza è di anni 3;
- La domanda per ottenere tale licenza deve essere presentata alla Questura competente territorialmente nel luogo ove si intenderà svolgere l’attività e dovrà contenere: le generalità del richiedente, informazioni riguardanti i locali.
- Nel caso in cui l’intermediario dovesse avere la materiale disponibilità delle armi di cui ne intermedia il commercio, sarà necessario ottenere la licenza di deposito sempre ai sensi dell’art. 31 TULPS. In questo caso i locali adibiti alla conservazione delle suddette armi dovranno necessariamente essere organizzati e predisposti per garantire la pubblica sicurezza.
Le conclusioni
Carissimi amici di All4shooters.com, nei tempi purtroppo sfortunati che ci troviamo a vivere le necessità della vita ci portano a doverci confrontare con l’eventualità di reinventare il nostro lavoro. Speriamo, quindi, di aver fatto cosa graditissima a chi decidesse di iniziare ad intraprendere la strada della minuta vendita di armi avendo schematizzato in modo preciso e puntuale quali sono i passaggi necessari per ottenere le licenze necessarie. Prossimamente pubblicheremo nuovi articoli che riguarderanno sempre le figure professionali nel settore armiero e della minuta vendita, analizzando ogni licenza più nel dettaglio.
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com