La condotta del soggetto dopo il reato ostativo: effetti sul porto d’armi

Cosa deve valutare il Questore

Dal momento in cui si presenta la richiesta di primo rilascio/rinnovo del porto d’armi (sportivo o ad uso caccia, perché per quel che riguarda il rilascio del pda per difesa personale vi è un metri di giudizio assai diverso), il questore sarà dapprima obbligato a valutare quelli che sono gli elementi in capo al soggetto, tipici della sua personalità e della sua sfera giuridica, che non facciano dubitare circa l’affidabilità dello stesso in merito al possesso oppure utilizzo delle armi.

Stando a quanto abbiamo appena affermato, sarà obbligo del Questore valutare, però, anche tutti gli elementi che, assieme a quelli preclusivi, siano invece dimostrativi della piena affidabilità del soggetto al maneggio e possesso delle armi.

Il diniego di primo rilascio, o rinnovo, del porto d’armi, come stabilito dall’art. 43 TULPS, anche stando a giurisprudenza affermata, non è più da considerarsi automatico dovendosi considerare tutti gli elementi tipici della personalità del soggetto richiedente che invece non facciano dubitare circa la sua affidabilità. È necessario porre in essere una compensazione tra elementi di affidabilità ed elementi ostativi. 

Gli orientamenti giurisprudenziali

Certamente quanto si sta analizzando è stato oggetto di interessanti sentenze da parte delle magistrature superiori, Corte di Cassazione e Consiglio di Stato. Possiamo affermare che vi sono in materia due orientamenti affermati, uno più risalente, l’altro maggiormente attuale.

Un primo orientamento, più vecchio e sicuramente meno flessibile, vuole che i reati previsti dall’art. 43 TULPS siano automaticamente preclusivi a qualsiasi autorizzazione di Polizia.

L’altro orientamento, più attuale, tiene in considerazione la necessità che nella valutazione posta in essere dal Questore debba questi tener conto di ogni elemento tipico della personalità del soggetto, anche e soprattutto di quegli elementi che ne avvalorino l’affidabilità. 

Le nostre conclusioni

Volendo fare una summa del discorso che abbiamo appena fatto, possiamo certamente affermare che alla base dell’eliminazione dell’automatismo alla base del diniego del pda in caso di reati come quelli previsti dall’art. 43 TULPS vi è un principio di ragionevolezza. In particolare si può certamente affermare che gli elementi che saranno presi in considerazione dovranno essere, ad esempio, il lassi temporale trascorso tra il reato che il soggetto ha commesso e la richiesta di porto d’armi, la concreta entità del fatto criminoso, e l’eventuale rinnovo del pda negli anni passati da parte dell’Amministrazione anche successivamente alla commissione del fatto illecito. 


Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

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