Incauta custodia di armi: quando si configura?

I riferimenti normativi

Partiamo prima di tutto da quelli che sono i riferimenti normativi dai quali partire per analizzare, in modo preciso e puntuale, l’argomento oggetto di questo articolo. Certamente all’attenzione di chi acquista le armi si pone, appunto, la questione riguardo le modalità di corretta e sicura custodia delle stesse. La legge  in materia è, infatti, da una parte estremamente chiara e, dall’altra, per forza di cose, generica per poter sottendere alla disciplina tutta una serie di fattispecie che nella realtà possono presentarsi.

Partiamo prima di tutto dai poteri che la legge riconosce alle Forze dell’ordine in merito alla possibilità di effettuare controlli in  materia di armi. Il potere di controllo da parte delle Forze di Polizia e delle Forze dell’ordine in generale nei confronti del cittadino rientra a pieno nel novero di quei poteri che la legge definisce poteri di Polizia giudiziaria. Per vedere e per capire cosa significa è necessario prendere in esame l’art. 55 del codice di procedura penale che testualmente riporta: “La polizia giudiziaria deve, anche di sua iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”. Questa dicitura si riferisce al potere di Polizia Giudiziaria in senso  generico. 

Altro importante articolo da prendere in considerazione quando si parla di custodia di armi e dei poteri che le forze dell’ordine hanno per verificare le corrette modalità di custodia delle stesse è l’art. 38 comma 3 del Testo Unico di Leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) che testualmente recita: ““L’autorità di Pubblica sicurezza ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo […] e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per tutelare l’ordine pubblico”.  

Per ultimo, ma non meno importante, l’art. 20  della Legge n. 110 del 1975 stabilisce che “la custodia delle armi […] e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”. Come è possibile evincere la dicitura, non a caso, è volutamente generica. La genericità è uno strumento che il legislatore utilizza per poter sottendere ad una certa disciplina derivante da una norma giuridica tutta una serie di fattispecie e quindi situazioni che possono configurarsi comunque nel modo più vario e disparato.

L’incauta custodia delle armi

Per capire in cosa consista l’incauta custodia delle armi partiamo da un assunto fondamentale. L’elemento scriminante, da una parte per le normative e dall’altra per la giurisprudenza, che caratterizza le fattispecie riguardanti l’omessa o incauta custodia delle armi è la possibilità di accesso alle medesime da parte degli imperiti. Che cosa significa ? Se andiamo ad analizzare le normative in materia e le pronunce delle Magistrature superiori vedremo come la fattispecie di omessa o incauta custodia di armi si verifichi ogni volta che l’autorità accerti che alle armi, oggetto di controllo, avrebbero potuto accedere non solo gli autorizzati (proprietario in possesso autorizzazione di polizia come porto d’armi o nulla osta) ma anche chi autorizzato non è, quali ad esempio, familiari.

Chiaro che per la legge non è necessario che l’accesso si verifichi concretamente, dato che è sull’elemento di potenzialità che tale situazione andrà a verificarsi. Nel senso che non sarà necessario che l’accesso si sia verificato ma che, stando al modo in cui le armi sono state conservate, le stesse potevano essere alla portata di chiunque.

Ovviamente partendo da un dato così configurato si capisce che le situazioni in cui l’omessa o incauta custodia di armi possano verificarsi sono davvero tantissime.

Per chiarire in modo assolutamente certo quanto stiamo dicendo sull’argomento, vediamo il dispositivo di una sentenza della Corte di Cassazione

  • Cassazione, Sentenza n. 16609/2013 L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi […] deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possano esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit”.

In questo caso la Cassazione, esprimendosi con un brocardo latino, ha voluto sintetizzare un concetto estremamente semplice. Prima di tutto la dicitura “id quod plerumque accidit” significa, letteralmente, ciò che accade più spesso, ciò che è solito accadere. Per ciò che a noi interessa, possiamo dire che gli Ermellini hanno inteso stabilire che nella valutazione delle modalità di custodia di armi, la persona di normale prudenza dovrà calcolare tutti quei fattori di rischio che caratterizzano il luogo in cui le armi verranno custodite e le persone che potenzialmente potranno accedervi. Questi elementi dovranno tenere conto non solo della dimensione attuale, ma anche di situazioni che potenzialmente potrebbero configurarsi futuro.

I nostri consigli pronto uso

Seppur non espressamente previsto come obbligo dalla legge, il modo migliore di custodire le armi è quello di tenerle all’interno di armadi blindati che siano ancorati al muro. Per le armi corte, che per forza di cosa occupano meno spazio, una cassaforte murata sarà la soluzione migliore. Altro consiglio che possiamo darvi, anche in questo caso non espressamente previsto dalla legge come obbligatorio, è l’adozione di un sistema di allarme all’interno ed all’esterno della vostra abitazione. Alcuni impianti di allarme di ultima generazione garantiscono la possibilità di allarmare anche gli armadi per le armi, mantenendo attiva h24 7su7 l’attivazione dei sensori di apertura di detti armadi anche quando l’impianto è disattivato. Questo garantisce un livello di protezione e certezza di custodia davvero inattaccabile in sede di controllo.  Come si suol dire, la prudenza non è mai troppa ed è bene scongiurare la possibilità che durante un controllo vi si possa contestare l’incauta custodia delle vostre armi evitando sanzioni pesantissime ed un ritiro del porto d’armi.

Normative di riferimento

l’art. 55 del codice di procedura penale 

l’art. 38 comma 3 del Testo Unico di Leggi di pubblica sicurezza 

l’art. 20  della Legge n. 110 del 1975

Sentenze di riferimento

Cassazione, Sentenza n. 16609/2013

Scarica qui il pdf con la sentenza


Video: Incauta custodia di armi: quando si configura?



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com