Il Tar Lazio sui certificati medici per il porto d’armi

La Circolare 557/PAS/U/014492/10100.(A)1 del 18 dicembre 2020

Lo scorso 18 dicembre è stata emanata una circolare da parte del Ministero dell’Interno nella quale è riportata una sentenza del Tar Lazio (12988/2020 del 4 dicembre) in materia di rilascio delle certificazioni mediche per il porto d’armi di durata inferiore ai canonici 5 anni. Si sta infatti assistendo, sempre di più, a casi in cui i medici deputati al rilascio di queste certificazioni appongano la necessità di “rivedere” annualmente le condizioni mediche dei richiedenti.

La politica fino ad ora adottata da parte del Ministero dell’Interno, alla quale certamente le questure si sono dovute attenere, era quella relativa alla necessità di rifiutare la richiesta di rilascio o rinnovo del porto d’armi quando alla richiesta sia annessa certificazione medica con validità inferiore a quella dei 5 anni.

La rivoluzione del Tar Lazio

Con la sentenza di cui al paragrafo precedente, il Tar Lazio stabilisce esplicitamente che: “la motivazione del diniego/irricevibilità della istanza di rinnovo appare affetta da manifesta irragionevolezza, alla luce della normativa comunitaria di cui all’art. 7 par. 4 della direttiva 477/91, ove prevede l’intervallo massimo di riesame periodico dell’autorizzazione alla detenzione, ma non un periodo minimo, ne per il titolo ne per l’esame della idoneità psicofisica”.

Perseguendo nella lettura della sentenza leggiamo: “ alla luce di quanto normato all’art. 9 del tulps, ove dispone che oltre alle condizioni stabilite per legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli, nel pubblico interesse, nulla osta ad una autorizzazione di polizia con prescrizioni tali da ridurre la validità della licenza o da modularne l’utilizzo, senza necessariamente privare della possibilità di praticare una attività sportiva chi non ha dato luogo nei decenni a rilievi in cui è stato titolare del porto di fucile ed in possesso di certificazione medica attestante il possesso dei requisiti psicofisici per il titolo”.

Il ricorso al Consiglio di Stato

È notizia ormai acclarata l’intenzione, da parte del Ministero dell’Interno, di impugnare questa sentenza davanti al Consiglio di Stato promuovendo anche istanza di sospensione cautelare. Staremo a vedere l’evoluzione di questa faccenda…

Normative di riferimento

Testo Unico di leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com