La Cassazione conferma: il silenziatore non è parte essenziale di arma da fuoco

Il silenziatore come parte di arma

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: classificazione del silenziatore

Normative di riferimento: d.lgs. 104 del 2018, art. 1-bis lett. b) d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 527

Tizio viene colto da parte delle forze dell’ordine mentre esercita attività venatoria con un fucile su cui era stato montato un silenziatore di fattura artigianale. Questo dato proviene dai rilevamenti effettuati mediante l’uso di una foto trappola da parte di personale esperto.

A quanto si legge nei confronti di Tizio veniva posto in essere un controllo, che consentiva ai militari di accertare come lo stesso avesse seco tre tubi di fattura artigianale, in grado di essere tranquillamente utilizzati come silenziatori su un fucile da caccia. A maggior ragione, elemento che avvalorerà il capo d’imputazione contestato a Tizio, sarà proprio la presenza di  una filettatura sulla canna del fucile, appositamente eseguita per consentire l’applicazione del silenziatore.

La Cassazione a questo  punto rigetta l’impugnazione proposta da parte di Tizio nei confronti della sentenza di condanna, emessa in Appello.

La Corte sostiene come i giudici di secondo grado abbiano correttamente applicato la normativa di riferimento, dovendosi considerare il silenziatore, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 104 del 2018, una “parte di arma”. Ricordiamo inoltre come la detenzione illegale di un silenziatore costituisca reato, e resta comunque, ai fini del giudizio emesso, del tutto irrilevante il fatto che il silenziatore non sia annoverato tra le parti essenziali d’arma da fuoco ai sensi dell’ art. 1-bis lett. b) d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 527


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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