Il riparatore di armi comuni: la figura professionale

Ottenimento della licenza in 31 TULPS

Prima di tutto, c’è da sottolineare che la licenza di riparatore di armi comuni viene disciplinata dall’art. 31 del Testo unico di Leggi di pubblica sicurezza (Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773) e l’art. 8 commi 1 e 2 della legge 110 del 18 aprile 1975.

Per ottenere tale licenza, i passaggi necessari sono i seguenti:

  • Sostenere l’esame di abilitazione tecnica per la riparazione di armi comuni innanzi alla Commissione tecnica territoriale presso una qualsiasi Prefettura sul territorio italiano;
  • Fare istanza di rilascio della licenza alla Questura della provincia ove si intende svolgere la suddetta attività;
  • La Questura nominerà apposita la Commissione nella quale, nella maggior parte dei casi, è presente un componente del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed anche un componente delle AUSL per verificare l’idoneità dei locali oppure prescrivere misure da adottare obbligatoriamente per lo svolgimento della suddetta attività;
  • Verificata l’idoneità dei locali, la Questura rilascerà la licenza;

Cosa fare nel concreto

L’istanza di rilascio della licenza autorizza il titolare allo svolgimenti di una vera e propria attività d’impresa e quindi l’attività di riparazione armi comuni sarà soggetta alla disciplina in materia.  È necessaria la SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività come da art. 19 L. 241/1990 e 6 del DPR 380/2001.

All’istanza di rilascio della suddetta licenza dovranno, inoltre, essere allegati:

  • Documenti e certificazioni relativi alla persona del richiedente, alle abilitazioni necessarie per svolgere l’attività, ed alla concreta disponibilità dei locali (visura CCIA, rogito contratto di compravendita del locale ove si effettua l’attività o relativo contratto di locazione)
  • Relazioni tecniche ed attestazioni che abbiano firma di un tecnico, provvisti di data certa le planimetrie dei locali, attestato di dichiarazione uso dei locali rilasciato dal Sindaco, certificato di agibilità, eventualmente la certificazione di sicurezza dei Vigili del fuoco, certificazioni relative a sistemi di allarme, casseforti, armadi blindati

Ampia discrezionalità … come sempre

Un punto su cui porre la nostra attenzione è quello relativo alla ampia discrezionalità che caratterizza il potere e quindi l’operato della Questura in relazione al rilascio, o meno, delle suddette licenze. In più occasioni, infatti, il legislatore ha puntualmente sottolineato e quindi riconosciuto all’amministrazione tale potere.

L’art. 51 del Reg. TULPS, ad esempio, prescrive che la dichiarazione di chi esercita attività d’industria di riparazione deve contenere l’esatta ubicazione delle officine, gli operai impiegati nell’attività, ed il tipo di riparazioni per cui l’officina è attrezzata. L’art. 38, comma 3, TULPS, inoltre, stabilisce che l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo avendo il potere di prescrivere quali misure cautelari sia necessario adottare in relazione all’ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza.

Normative di riferimento

Testo Unico di Leggi di Pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773) artt. 31, 38 comma 3

Reg. Testo unico di Leggi di pubblica sicurezza art. 51

Legge n. 241 del 1990 art. 19

DPR 380 del 2001 art. 6


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com