I precedenti sfavorevoli ed il rinnovo del porto d’armi: nuova sentenza del Consiglio di Stato

La discrezionalità del Questore

Quando si tratta di valutare se un soggetto sia in possesso o meno dei requisiti necessari affinché allo stesso possa essere rilasciato o rinnovato il porto d’armi, c’è da ricordare il fattore più importante e cioè l’ampia discrezionalità che caratterizza il potere di valutazione dell’amministrazione.

Sono infatti moltissimi i fattori che potrebbero emergere all’attenzione del Questore; fattori che potrebbero far protendere l’amministrazione verso una valutazione negativa e quindi negare il porto d’armi.

C’è da ricordarlo, il rilascio del porto d’armi non rappresenta un diritto soggettivo di ogni cittadino, essendo invece la stessa concessione di questa particolare autorizzazione di polizia una deroga ad un generalissimo divieto di detenzione di armi per i privati cittadini.

La fattispecie

Veniamo adesso alla questione che il Consiglio di Stato si è visto sottoposta. Tizio, cacciatore della regione Sardegna. In particolare il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna aveva negato il rinnovo del porto d’armi ad uso caccia nei confronti di Tizio poiché lo stesso, molti anni prima, era stato condannato ad una pena di anni cinque di reclusione per il reato di falso ideologico.

Tizio decide quindi di impugnare la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato il quale, lo vedremo, ribalterà la sentenza.

La sentenza del Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato è davvero interessante. In particolare la stessa va a ribaltare completamente la valutazione negativa espressa dal TAR nei confronti di Tizio. In particolare, le parole utilizzate non lasciano di certo spazio ad altre interpretazioni. Secondo i giudici amministrativi, infatti: “L’ Amministrazione, insomma, nel vagliare l’istanza del privato, deve svolgere una istruttoria che sia congrua ed adeguata, di cui deve dar conto con motivazione, che le consenta una valutazione complessiva del soggetto e dunque tenendo conto anche del percorso di vita del richiedente successivo agli eventuali episodi ostativi, e ciò laddove in particolare tali episodi, come nel caso ora in esame, siano risalenti nel tempo”.

Nel caso di specie, invece, si è tenuto conto esclusivamente ed in modo assolutamente arbitrario e totale di quegli elementi, seppur risalenti nel tempo, che comunque avrebbero potuto far desumere l’inaffidabilità del soggetto. Diventa rilevante e deve considerarsi rilevante il percorso di vita del soggetto e la dimostrazione che, nonostante gli errori, la condotta successiva sia stata improntata alla legalità ed al rispetto del vivere civile.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com  

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