Furto dell’arma da difesa personale

Arma da difesa personale

Prima di tutto è necessario chiarire cosa s’intenda per arma da difesa personale. L’arma da difesa personale è quella (in genere una pistola o un revolver) che un soggetto porta con sé per difendere la propria persona.

Per possedere un’arma da usare per la propria difesa è necessario essere titolari di una licenza che viene rilasciata dalla Prefettura e cioè il porto d’armi da difesa personale. Per ottenerlo, oltre alla documentazione richiesta per il normale porto d’armi, sarà necessario dimostrare attraverso documentazione chiara ed esaustiva le motivazioni che spingono la persona a dover fare richiesta di andare armata.

Sul piano logico possiamo affermare che la necessità di andare armati scatta nel caso in cui per ragioni di carattere personale o lavorativo la propria incolumità sia minacciata o potenzialmente minacciata. Classico esempio è il gioielliere, il quale trovandosi a maneggiare, per ragioni di carattere lavorativo, oggetti di grande valore ed ingenti somme di denaro contante, potrà fare richiesta di rilascio del porto d’armi da difesa personale. La validità di questa particolare licenza è un anno. Il rinnovo non sarà in alcun modo automatico; sarà infatti obbligatorio per l’interessato produrre ogni anno la documentazione attestante motivazioni attuali ed immediatamente riscontrabili. Se per esempio il gioielliere cambia lavoro allo stesso non sarà rinnovato il porto d’armi da difesa personale a meno che non dimostri anche in questo caso di essere esposto a rischio.

Custodia delle armi

In questo caso ci interessa prendere in esame l’art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 il quale recita che le armi devono essere custodite applicando ogni diligenza del caso nell’interesse della sicurezza pubblica.

Appare subito chiaro che il legislatore del 1975 ha utilizzato appositamente una dicitura vaga, cioè quella di “ogni diligenza del caso”. In questo modo a questa dicitura e quindi all’art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 saranno sottendibili tutta una serie di fattispecie di ampio respiro.

L’interesse che viene ad essere tutelato, quello che dottrina chiara bene costituzionale tutelato, è la pubblica sicurezza. Appare infatti chiarissimo come la stessa sia irrimediabilmente minacciata nel caso in cui chiunque abbia disponibilità di armi, anche persone che non presentino quei requisiti di affidabilità necessari per possedere armi.

Furto e smarrimento di armi

La possibilità che ad essere rubata sia proprio l’arma da difesa, che il soggetto porta con sé magari in fondina, è eventualità tutt’altro che remota. È infatti possibile che la persona dimentichi erroneamente un marsupio o una borsa contenente l’arma magari in uno studio medico per fare un controllo, o addirittura al tavolino del bar. Appare assurdo ma fidatevi che accade più spesso di quanto non si creda.

Che cosa accade in questo caso? Nel caso in cui tornando indietro l’arma sia sparita la prima cosa necessaria da fare sarà allertare le forze dell’ordine. Fatti i dovuti controlli, è plausibile che le forze dell’ordine contestino al soggetto la mancata diligenza nella custodia delle armi. Appare chiaro, però, che questa conseguenza non è automatica. Infatti l’arma non per forza verrà persa per mancata diligenza nella custodia della stessa ma magari verrà rubata. In questo caso si dovrà denunciare il furto della stessa.

Sostanzialmente, quello che bisogna fare, è adottare quelle misure che garantiscano la possibilità di accesso all’arma solo a noi stessi. Nel caso di un’arma da difesa personale, in questo caso, sarà necessario non solo custodire l’arma portandola in fondina, ma la stessa dovrà essere ben salda alla nostra persona, attraverso dispositivi che ne impediscano il prelievo forzato e non autorizzato da parte di chiunque.

Noi di all4shooters sconsigliamo assolutamente di portare l’arma in modo diverso, all’interno di zaini o marsupi per esempio. Il rischio di prelievi non autorizzati o di dimenticare lo zaino da qualche parte è davvero troppo alto.

Normative di riferimento

Legge 18 aprile 195 n. 110 art. 20

Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)

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