Forze dell’ordine: la Cassazione sull’uso di armi in caso di necessario arresto di un veicolo

I fatti

A Tizio, appuntato scelto dei Carabinieri, veniva contestato un uso imprudente ed illegittimo circa l’uso dell’arma d’ordinanza poiché,  a seguito di denunce esposte da alcuni cittadini, si era posto sulle tracce di un SUV che era stato rubato il quale, una volta raggiunto dalla pattuglia, ripartiva a gran velocità. A quel punto Tizio esplodeva alcuni colpi in direzione del veicolo, con l’intento di colpire le ruote ed arrestarne così la repentina fuga.

Dalla perizia balistica effettuata in sede di processo, emergeva che uno dei colpi esplosi da Tizio in direzione degli pneumatici dei veicolo rimbalzava sull’asfalto, colpendo Caio, uno degli occupanti del veicolo, alla nuca, riducendolo in fin di vita.

Seppur ampiamente dimostrato che l’intenzione di Tizio fosse quella di arrestare la marcia dei veicolo in fuga, la Corte d’Appello non aveva voluto sentire ragioni, argomentando la propria decisione di condannare Tizio a mesi sette e giorni dieci di reclusione ed al pagamento delle spese processuale a favore di controparte.

I motivi della condanna in appello

Prendendo in esame la sentenza di condanna emessa nel secondo grado di giudizio, notiamo subito come i giudici abbiano immediatamente rilevato come, seppur acclarato l’intento esclusivo di arrestare la marcia di un veicolo in fuga, escludendo l’intento ulteriore di uccidere, l’uso dell’arma sarebbe apparso, a detta dei giudici di secondo grado, ingiustificato. In particolare i giudici sottolineano come l’uso dell’arma sia stato sproporzionato rispetto a quelli che potevano essere, da una parte, i mezzi di difesa dei malviventi, i quali si limitavano a scappare senza, nel concreto, assumere alcun comportamento di fatto pericoloso nei confronti degli agenti e dei cittadini nei paraggi. In particolare, sempre sulla base di quanto emerso dalle perizie, al momento dello scatto in avanti del veicolo e della successiva fuga, gli agenti che stavano procedendo all’identificazione degli occupanti dei veicolo, si trovavano ai lati dello stesso e non davanti, escludendosi così, seppur non totalmente, la eventualità di un investimento.

I giudici sottolineano ancora che l’uso dell’arma da parte di Tizio sia stato ancor più ingiustificato poiché l’uso stesso, almeno sulla base delle circostanze in cui era avvenuto, non era stato compiuto per sventare una violenza, quindi un comportamento attivamente ed intenzionalmente pericoloso nei confronti degli agenti, ma per interrompere un comportamento consistente nella sola fuga.

I motivi del ricorso presentato da tizio

Tizio, chiaramente, avverso la sentenza di condanna emessa in Corte d’Appello, propone appunto il ricorso in Cassazione. Vediamo sulla base di quali motivazioni.

Primo, senza scendere in eccessivi tecnicismi, Tizio afferma che l’opportunità e la necessità di usare l’arma andava studiata e considerata non già sulle circostanze immediatamente precedenti e immediatamente successive, ma sulla base dell’intera operazione di polizia giudiziaria in cui lui, con i suoi colleghi, erano coinvolti. In particolare la pericolosità di cui al punto precedente doveva considerarsi sulla base del fatto che gli stessi malviventi che Tizio si accingeva a fermare con la pistola, erano già sfuggiti ad un primo arresto, avevano già fatto perdere le loro tracce, avevano intrapreso la fuga a grande velocità in una zona residenziale in occasione di una festa di paese.

Successivamente, i difensori di Tizio depositavano altri scritti difensivi ed ulteriori prove in cui emergeva che, presumibilmente, sulla base di una conversazione con un privato cittadino, nell’auto dei malviventi erano riposte armi, anch’esse rubate. La presenza di armi all’intenso del veicolo avrebbe quindi ulteriormente avvalorato la pericolosità, almeno presunta, dei malviventi.

Il rigetto del ricorso in Cassazione e la condanna

Il ricorso presentato da Tizio verrà totalmente rigettato, e lo stesso sarà condannato alla pena già emessa in appello. Vediamo sulla base di quali motivazioni la Cassazione ha condannato Tizio.

Prima di tutto la Cassazione riprende in mano quanto stabilito dalla Corte d’Appello, evidenziando come le motivazioni che avevano giustificato la condanna siano logiche e del tutto legittime.

Si evidenzia, come già abbiamo detto, che non vi fosse lo scriminante previsto dall’art. 53 del codice penale, quindi l’esigenza di rispondere ad una violenza attuale ed immediata, oppure di vincere una resistenza dei malviventi. Inoltre i beni giuridici messi a repentaglio da Tizio con l’esplosione dei colpi con la pistola, erano del tutto sproporzionati rispetto alla necessità di interrompere la fuga del veicolo; in sostanza Tizio sparando avrebbe messo a rischio l’incolumità di eventuali cittadini ignari ed estranei ai fatti, eventualmente presenti in loco.

Si evidenzia, come già aveva fatto la Corte d’Appello, che gli agenti, in sede di identificazione degli occupanti, si erano posti  a lato dei veicolo. In tal caso, lo stesso veicolo, seppur partito a grande velocità, non avrebbe in concreto rappresentato un pericolo per gli agenti tale da giustificare l’impiego delle armi.

La Cassazione, in ultimo, enuclea la propria giurisprudenza, evidenziando come sulla base di un orientamento giurisprudenziale pacifico ed acclarato, le forze dell’ordine devono utilizzare, tra i mezzi di coazone a loro disposizione, quello meno lesivo e che vi sia sempre proporzionalità tra l’uso di eventuali mezzi di coazione maggiormente lesivi e la minaccia in essere.

Si evidenzia come, sempre sulla base della giurisprudenza della Cassazione, l’uso di armi sia nel concreto giustificato quando l’agente si trovi a dover fronteggiare eventuali resistenze attive e non passive, come la fuga di un veicolo con dei malfattori dentro i quali, così facendo, si sarebbero limitati a mantenere il proprio stato di libertà.

Riguardo l’eventuale presenza di armi a bordo dei veicolo, leggiamo nella sentenza come, a seguito dei rilevamenti effettuati, tali armi non siano poi state concretamente ritrovate.


Normative di riferimento

Art. 53 codice penale

Testo unico di leggi di pubblica sicurezza 

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com