Focus sul porto di pistola per difesa personale

Il giustificato motivo 

L’art.4 della legge 110 del 1975 vieta tassativamente di portare con sé le proprie armi senza un giustificato motivo. Partiamo, quindi, da questa prima previsione normativa. L’art. 4, infatti, pone una eccezione al generalissimo divieto di portare con sé le proprie armi e tale eccezione è introdotta grazie al “giustificato motivo” . Che cosa significa? Per consentire il porto dell’arma corta con sé, il che è cosa ben diversa dal mero trasporto, è necessario che in capo al soggetto vi sia una motivazione che, appunto, giustifichi l’andare armati. Nel caso, qui in esame, del porto d’arma corta per difesa personale, sarà necessario che la persona abbia concreto timore in merito alla propria incolumità.

Cosa si intende? Poniamo, ad esempio, il caso di un professionista che per motivi di lavoro è costretto a portare con sé ingenti quantità di denaro contante oppure oggetti di valore. In questo caso il soggetto avrà giustamente timore di essere rapinato e, per potersi difendere, avrà certamente bisogno di portare con sé la propria arma legalmente detenuta.  Il porto d’arma corta da difesa personale verrà quindi rilasciato solo nel caso in cui vi sia una motivazione oggettiva in grado di giustificare il fatto di andare armati. Altre motivazioni potrebbero essere, ad esempio, il rischio di essere vittima di sequestri o ritorsioni per la professione svolta (es. Ufficiali giudiziari). 

Chi lo rilascia

Il porto di pistola da difesa personale è rilasciato dal Prefetto , Anche in questo caso, c’è da ricordarlo, il potere in capo al Prefetto di valutare la presenza dei requisiti che giustificano l’andare armati, è caratterizzato da ampia discrezionalità . Nel senso che potrebbe presentarsi l’eventualità che le motivazioni addotte dal richiedente, considerate legittimanti la suddetta richiesta, siano invece considerate dal Prefetto non sufficienti ad autorizzare lo stesso a girare armato. 

La durata 

Il porto di pistola da difesa personale dura un anno , contrariamente agli altri provvedimenti amministrativi che hanno validità di cinque anni. In sede di rinnovo sarà assolutamente necessario dimostrare che le motivazioni che hanno autorizzato il primo rilascio, permangano. Anche in sede di rinnovo, è giusto ricordarlo, il Prefetto valuterà in modo discrezionale, ma comunque obiettivo, se le ragioni che hanno autorizzato il primo rilascio permangano.

Le valutazioni

Stando a quanto stabilito dalla legge, e senza entrare in merito alla giurisprudenza in materia di porto d’armi da difesa personale (che sarà oggetto di altro articolo), c’è da considerare che per ottenere la possibilità di girare legalmente armati, le motivazioni dovranno essere certamente di assoluta rilevanza e, soprattutto, il pericolo a cui si è esposti dovrà essere un pericolo reale, nel senso che anche il semplice essere stati vittime di rapina, solo in una occasione, non sarà di sicuro una motivazione valida affinché il Prefetto autorizzi l’andare armati. Ci sono stati comunque casi di persone ripetutamente vittime di rapina alle quali questa possibilità è stata negata. A voi le valutazioni…

Normative di riferimento 

Art. 4 legge 110/1975

Art.  42 TULPS

Art. 61 e segg. Reg. TULPS



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale   All4shooters.com    /   All4hunters.com    

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