Estorsione e usura: conseguenze sul porto d’armi

I riferimenti normativi: l’usura

Affinché l’argomento sia perfettamente chiaro all’utente, è utile iniziare l’esposizione con i riferimenti alle norme che, all’interno del codice penale, regolano i reati di usura e quello di estorsione.

Ai sensi dell’articolo 644 del codice penale, si configura il reato di usura quando taluno si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione in denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Il reato di usura è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La medesima pena è applicabile a chi funge da mediatore in eventuali rapporti di tale natura.

Come ben vediamo è stata premura del legislatore quella di dare ampio respiro alla definizione normativa del reato di usura. Abbiamo infatti imparato che, per il legislatore, è conveniente l’utilizzo di definizioni generiche affinché si possano poi sottendere alla disciplina il maggior numero di fattispecie possibile.

Nella norma che regola il reato di usura notiamo infatti come, ad esempio, non venga considerata configurante il reato solo la corresponsione di somme di denaro, ma anche qualsiasi altra utilità che sia comunque caratterizzata da vantaggi e da interessi usurari.

Viene quindi da chiedersi quando, in quale misura, l’interesse debba considerarsi usurario. In tal senso la legge individua il limite oltre il quale gli interessi applicati debbano considerarsi usurari. viene pubblicato infatti in Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di altri quattro punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio, non può essere superiore a otto punti percentuali.

Il reato di estorsione

Vediamo adesso il reato di estorsione. Anche in questo caso è certamente utile prendere in esame l’articolo 629 del codice penale che regola tale fattispecie criminosa.

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena della reclusione da sette a venti anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 se concorre taluna circostanza indicata nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

In tal caso il legislatore menziona l’articolo 628 e cioè l’articolo che regola il reato di rapina.

Il legislatore, in tal caso, ha a cuore e quindi tutela due particolari beni giuridici e cioè da una parte il patrimonio delle persone, e dall’altro la libertà di autodeterminazione.

Chiaramente la minaccia dovrà essere, di fatto e nel concreto, idonea a ledere, appunto, l’altrui libertà. In particolare, la minaccia dovrà, come dice sia la legge che la giurisprudenza pacifica in materia, come la prospettazione di un male ingiusto e notevole paventato da chi fa la minaccia nei confronti del soggetto che, passivamente, la riceve.

Giurisprudenza in materia di estorsione e usura

Come abbiamo anticipato all’inizio, nella pratica, i confini di questi due reati non sono sempre così chiari e facilmente evincibili.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 38551 del 18 settembre 2019 si è preoccupata di delineare quei tratti tipicamente distintivi dei due reati.

La Cassazione ha stabilito che ai fini dell’integrazione del delitto di usura non è richiesta una condotta induttiva da parte di chi pone in essere la condotta usuraria, rilevando unicamente l’usurarietà oggettiva delle condizioni pattuite.

La Cassazione continua asserendo che il reato di usura, che rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, si distingue dall’estorsione, che rientra nel novero dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, perché, ai fini della integrazione della sua materialità, non occorre che il soggetto attivo ponga in essere, in danno di quello passivo, una violenza o una minaccia.

I delitti di usura ed estorsione possono concorrere ove la minaccia o la violenza, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate, per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari.

Usura, estorsione e licenze di porto d’armi: garantito il ritiro

Inutile dire che, nel caso di eventuali condanne per i reati di estorsione ed usura, qualsiasi licenza in materia di armi sarà immediatamente revocata. Scontato anche ammettere che, per quanto la giurisprudenza di riferimento dica che non possa esistere una soggezione perpetua agli effetti interdittivi di condanne in ambito penale, riottenere il porto d’armi anche dopo che siano trascorsi molti anni da condanne del genere, è eventualità assolutamente remota.

La spiegazione è assolutamente semplice. Come abbiamo visto, senza rispiegare tutto, per l’integrazione dei reati di estorsione e usura, la minaccia gioca un ruolo fondamentale. Che la stessa sia paventata alla vittima al momento della stipula di eventuali patti usurari, o che sia successivamente paventata dopo affinché l’usuraio ottenga le prestazioni oggetto di pattuizione, non ha importanza.

Al legislatore preme tutelare la pubblica sicurezza e quindi lasciare armi in mano a soggetti che abbiano minacciato altro soggetto o che nei confronti di questo abbiano avuto condotte intimidatorie di qualsivoglia natura sempre nell’ottica e con l’intento di prosciugare il patrimonio di questi (esistono casi in cui gli interessi usurari ammontavano anche al 300%) è assolutamente impossibile se non addirittura molto, molto pericoloso.

Ricordiamo, inoltre, che chi opera come usuraio spesso e volentieri non conduce la propria attività da solo, ma si affilia ad una rete di criminali. In alcuni casi, in alcuni contesti, purtroppo, dietro l’usura c’è la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Tale ragionamento  è in pieno accordo con gli artt. 11 e 43 tulps, i quali regolano in quali casi il porto d’armi può o deve essere tolto.


Normative di riferimento

Artt. 628,629 e 644 del codice penale

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

Video: Estorsione e usura, conseguenze sul porto d’armi


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com