Natura del porto d’armi
Prima di tutto il porto d’armi rappresenta una autorizzazione di polizia consistente in una deroga a quel generalissimo divieto in capo ai cittadini di portare e disporre di armi. Con la licenza di porto d’armi, quindi, viene meno in capo a quei cittadini che presentino determinati requisiti, il divieto di disporre di armi e quindi a questi viene concessa questa possibilità. C’è inoltre da dire che il porto d’armi, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR N. 445 del 2000 è equipollente ad un documento di riconoscimento. Ed è proprio su questi due punti che il Decreto Legge “Cura-Italia” si sofferma lasciando, comunque, dubbi interpretativi di non poco conto.
Due articoli fondamentali: l’art. 103 e 104 del D.L. “Cura-Italia”
Vediamo quindi, più nel dettaglio, cosa prevede il D.L. di cui al titolo. Leggendo l’art. 104 del decreto viene esplicitamente stabilito che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art. 1, comma 1 lett. C) d) ed e) del DPR 445 del 2000, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo è prorogata al 31 agosto 2020.”
Si potrebbe quindi evincere, stando ad una prima lettura, che il porto d’armi, essendo documento di riconoscimento, sia valido fino al 31 agosto 2020. Il fatto è, però, che la semplice equipollenza e l’annessione ad una categoria di documenti (documenti di riconoscimento) non ne esaurisce l’ambito entro il quale tale documento esplica i propri effetti ed in particolare non esaurisce l’ambito nuovo entro il quale, in senso giuridico, un cittadino può “muoversi” rimanendo comunque nella piena legalità. Se ci pensiamo, anche la patente di guida è un documento di riconoscimento che comunque autorizza il cittadino a mettersi alla guida di una autovettura ed a compiere azioni che, ad esempio, la carta d’identità1 che è il documento di riconoscimento per eccellenza, non autorizza.
Il porto d’armi infatti autorizza il cittadino a disporre di armi. È quindi si un documento di riconoscimento ma è prima ancora una autorizzazione. A questo punto ci viene in aiuto l’art. 103 del D.L. “Cura-Italia” che esplicitamente stabilisce che tutti i certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni, ed atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Si evince quindi, stando sempre ad una interpretazione di quanto stabilito dal decreto che, lo ricodiamo, non si pronuncia sui porto d’armi, che la validità come documento di riconoscimento è prorogata fino al 31 agosto 2020 ma l’efficacia in termini autorizzativi di porto e trasporto di armi e munizioni, è stabilita fino al 15 giugno 2020.
L’intervento del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno
in data 21 Marzo 2020 è intervenuto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno con una circolare che esplicitamente stabilisce che l’articolo da applicarsi è il 103 del D.L. “Cura Italia”.
In questo senso, quindi, la validità delle licenze di porto d’armi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 è prorogata al 15 giugno 2020.
Normative di riferimento:
Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 (D.L. “Cura Italia”)
Qui il testo integrale del Decreto https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=2537&provenienza=home
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com