Direttiva Europea Armi: problemi e (im)possibili soluzioni…

Uno dei problemi più importanti che si pone all’attenzione di chi scrive di diritto, è certamente quello di esaminare un testo giuridico andando a ritrovarvi incongruenze, punti di rottura e di soluzione di continuità nel filo logico della ratio juris, e, non per ultimo, periodi in grado di dar luogo a fattispecie prive di un fondamento giuridico e di una chiara regolamentazione, proprio perché a mancare è quella chiarezza, anche sul piano prettamente linguistico, necessaria a non creare “terre di nessuno” fuorvianti ed in particolare pericolose per l’utente. Purtroppo, andando ad analizzare lo schema di D.lgs appena approvato in sede di CDM, le situazioni poco chiare sono molteplici. Andiamole ad analizzare.    

Problemi di interpretazione e retroattività    

Tra le tante restrizioni introdotte dal d.lgs in oggetto, una in particolare riguarda le disposizioni transitorie e finali  allo stesso (inserite all’interno del capo ii art.13). Il Comma 3 dell’art. 13 recita testualmente:

 “[…] a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’acquisizione e la detenzione di armi di cui alla Cat. A, punti 6 e 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 Giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedenti i limiti consentiti dall’art.2, secondo comma della Legge 18 aprile 1975, n.110, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI.”

Fucile con caricatori
In Italia resterà in vigore il limite di 5 colpi per i caricatori per armi lunghe.

Che cosa è possibile dedurre da questa previsione? Prima di tutto è interessante notare come, da parte del legislatore italiano, non vi è stato un adeguamento puntuale alla normativa europea ed in particolare alla direttiva di cui stiamo parlando. 

Andando infatti ad analizzare il diritto europeo in materia, notiamo come, per essere considerati “sportivi” i caricatori debbano contenere fino a 20 colpi per arma corta e 10 per l’arma lunga

In Italia, invece, resta pienamente efficace il secondo comma dell’art. 2 della Legge 110 del 1975 che sancisce i limiti di 15 colpi per i caricatori di arma corta e 5 colpi per quelli di arma lunga. Anche qui, il nostro legislatore rimane, erroneamente, nella tradizione…obsoleta.

Proseguendo, e qui è interessante la nostra analisi, leggiamo quanto previsto dal 4 comma:

Fucili 
Chi possiede armi demilitarizzate può continuare a detere, con un "ma".

“...a coloro, che alla data del 13 giugno 2017, detenevano le armi e i caricatori di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto […].”

In sostanza, la norma ci dice che chi era già in possesso di armi demilitarizzate può continuare a detenerle purché siano utilizzate nell’ambito sportivo.

Pistola semiautomatica
Il limite di 15 colpi per i caricatori delle armi corte rimane in vigore.

Problematica maggiore nasce dalla lettura del disposto del comma 5. 

“a coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi di cui alla categoria A, punto 8, dell’Allegato I della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente articolo”. 

Di tali armi viene vietata la commercializzazione a far data dall’entrata in vigore non già del D.lgs ma della Direttiva stessa (13 giugno 2017)! 

Cosa devono fare gli appassionati che, tra giugno 2017 e settembre 2018, hanno o avranno acquistato armi demilitarizzate? Si pone un problema davvero enorme e di difficile soluzione… a rigor di logica, viene da pensare che le suddette debbano essere rottamate, con l’obbligo, da parte del venditore, di restituire il prezzo. Ovviamente una siffatta interpretazione presta il fianco a profili di incostituzionalità che non analizziamo per ragioni di convenienza ed economia espositiva. 

Confidiamo, a questo punto, nella premura del legislatore nell’emanare delle linee guida interpretative utili a risolvere questo problema di carattere interpretativo per evitare il rischio di incorrere in sanzioni.

Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale 

petrucci.cmp@gmail.com