Diniego di porto d’armi: quando non è giustificato

Il potere dell’amministrazione e gli artt. 11 e 43 del Tulps

La legge, lo sappiamo, permette all’amministrazione di valutare come inaffidabile un soggetto anche basando il proprio giudizio prognostico sulla base di elementi apparentemente insignificanti. Tale potere, assai discrezionale, è riconosciuto all’amministrazione dalla legge che, oltre a definire in modo preciso e puntuale in quali casi un mancato rilascio o rinnovo o altrimenti ritiro sia da ritenersi giustificato (artt. 11 e 43 tulps), permette alla stessa amministrazione di ritenere inaffidabile un soggetto che non sia in grado di comprovare la propria buona condotta.

Questo significa, come già detto, che elementi anche apparentemente insignificanti o magari assai risalenti nel tempo, potrebbero essere addotti come elementi alla base di provvedimenti di diniego.

Quando non è giustificato un diniego di porto d’armi?

I casi in cui un provvedimento che vada a negare il porto d’armi (mancato primo rilascio, rinnovo o altrimenti ritiro) sia da ritenersi ingiustificato sono molti. Cerchiamo di enuclearli in modo schematico.

  1. Uso di alcool: verrebbe da pensare che ad un soggetto che sia stato sorpreso sotto l’effetto di alcool, magari dopo un controllo di etiltest, il porto d’armi debba essere automaticamente tolto oppure che, nel caso in cui lo stesso soggetto ne faccia richiesta, scatti automaticamente il diniego di primo rilascio. E invece non è cosi, almeno non per forza. A dircelo sono alcune interessanti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (Tar Lazio Roma Sez. I ter del 14 febbraio 2020 n. 1998, Tar Lombardia Sez. I del 10 settembre 2019 n. 809, e sempre il Tar Lazio Sez. I ter. Del 29 maggio 2014 n. 5783). Secondo queste sentenze, in sostanza, un singolo caso di abuso di alcool non giustifica un provvedimento di diniego del porto d’armi. Ovviamente  un ritiro o mancato rilascio di porto d’armi appare del tutto giustificato ove l’abuso di alcool sia da considerarsi abituale per il soggetto.
  2. L’elemento del tempo: come abbiamo già detto, anche elementi che siano risalenti nel tempo potrebbero essere considerati dall’amministrazione come avvaloranti provvedimenti negativi in materia di licenze di porto d’armi. Anche qui, però, considerare un elemento troppo risalente nel tempo come giustificante un provvedimento negativo appare del tutto assurdo. Ce lo dice una sentenza del Tar di Potenza, sez.1 con Sentenza n. 394 del 29 Maggio 2017. Quello che la sentenza del Tar di Potenza ci dice è che sostanzialmente non può esistere una soggezione perpetua del soggetto agli effetti, in questo caso anche amministrativi, di una condanna. La conclusione più ovvia è chiaramente quella in base alla quale a doversi considerare è il tipo di reato, seppur risalente nel tempo.
  3. Reati in materia fiscale: anche in materia di reati fiscali, un provvedimento di porto d’armi negato costituisce un eccesso di potere posto in essere dall’amministrazione. Ce lo dice una sentenza del Consiglio di Stato, la sentenza del 19 marzo 2015 n. 3092. In sostanza il Consiglio di Stato ha stabilito che, seppur rilevanti sul piano giuridico, i reati in materia fiscale non possono, in genere, essere addotti dall’amministrazione per togliere e negare il porto d’armi.
  4. Incauta custodia di armi: anche quando, a seguito di un controllo, emerga che le armi di u soggetto non siano state custodite con la dovuta diligenza prevista dalla legge 18 aprile 1975 n.110, il ritiro automatico del porto d’armi appare del tutto ingiustificato. Ce lo dice una sentenza della Corte di Cassazione, la sent. della prima sez. penale n. 35453 del 2021.
  5. Requisiti psicofisici compromessi:  in questo caso la giurisprudenza si è posta nettamente a favore del cittadino. Infatti, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 07722 del 18 novembre 2021, ha riconosciuto la possibilità di vedersi rinnovato il porto d’armi con una validità temporale stabilita sulla certificazione medica.

Alcune conclusioni…

Appare ovvio che enucleare tutte in una volta le circostanze che, in genere, non dovrebbero far scattare in automatico un provvedimento negativo in materia di licenze di porto d’armi, è assai difficile. Il diritto delle armi, come ogni altra branca del diritto, è materia in costante evoluzione che certamente risente non solo dell’orientamento giurisprudenziale, anche questo in costante evoluzione, ma anche della tutela del bene giuridico primario che deve essere tutelato, e cioè quello della pubblica sicurezza. Affronteremo, in altri lavori futuri, in quali altre circostante il diniego di porto d’armi appare del tutto illegittimo.

Normative di riferimento

Artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773

Legge 18 aprile 1975 n. 110

Sentenze di riferimento

Tar Lazio Roma Sez. I ter del 14 febbraio 2020 n. 1998

Tar Lombardia Sez. I del 10 settembre 2019 n. 809

Tar Lazio Sez. I ter. Del 29 maggio 2014 n. 5783

Tar di Potenza, sez.1 con Sentenza n. 394 del 29 Maggio 2017

Consiglio di Stato, la sentenza del 19 marzo 2015 n. 3092

Cassazione prima sez. penale n. 35453 del 2021

Video: Diniego di porto d’armi, quando non è giustificato